Art. 23-bis Disposizioni in materia di continuita' dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia

1. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020»;

b) al comma 1, alinea, le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e dopo le parole: «siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia»;

c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»;

d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020»;

e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) é aggiunta la seguente:

«b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.».
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