Art. 21 Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016. n. 113. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016. n. 160. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, é inserito il seguente: «Per gli anni 2019 e 2020 é assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui.» ;

b) al comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2019 é destinato altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall’articolo 2-bis. comma 32. del decreto-legge 16 ottobre 2017. n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017. n. 172. e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 134».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 , si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 7-bis. comma 1. del decreto-legge 26 aprile 2013. n. 43. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013. n. 71.

2- bis. All'articolo 1-septies. comma 1. del decreto-legge 29 maggio 2018. n. 55. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018. n. 89. le parole: «entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
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