Art. 12 Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. L'istanza di concessione dei contributi é presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2, ai comuni di cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile o l'ordinanza di sgombero;

b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto sulla base del prezzario regionale in vigore

c) l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in materia di antimafia, nonché, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento.

2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il corrispondente titolo edilizio.

3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al Commissario competente.

4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali é stato concesso il contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi é sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi é subordinata all'accoglimento di detta istanza.
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