Art. 11 Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;

b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.
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