Art. 92. Riduzione del numero di offerte e soluzioni

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

Relazione

L'articolo 92 (Riduzione del numero di offerte e soluzioni) dispone che le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare o di soluzioni da discutere, ...

Commento

L'articolo 92, in recepimento dell'articolo 66 della direttiva 2014/24/UE, dispone che quando le stazioni appaltanti ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare (nelle procedur...
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