Art. 98. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-20172. Se la gara è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
SUB CRITERI E PUNTEGGI DI VALUTAIZONE: LA PREVIZIONE NELLA LEX SPECIALIS E' UNA FACOLTA' NON UN OBBLIGO PER LA S.A.
Secondo la giurisprudenza anche di questa Sezione la preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di sub-criteri di valutazione non è prevista in termini di doverosità né dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, né dalle Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018. Ne discende che la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante dall’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 che legittimamente non l’ha esercitata a fronte di criteri, quali quelli su A e sub C, che già contengono parametri dettagliati ai fini dell’attribuzione del punteggio (Cons. Stato, V, n. 1497 del 2021; Cons. Stato, III, n. 3080 del 2020).
COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – DEROGHE ALLA NORMATIVA
Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO – PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE – PUBBLICITÀ ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La pubblicazione del provvedimento di indizione di una procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. c) D.Lgs.n.50/2016 sull’Albo pretorio on line della Stazione Appaltante soddisfa il requisito di pubblicità legale posto dall’art.32 co.1 Legge n.69/09. Le ulteriori forme di pubblicità previste dal comma 7 del citato art.32 nonché dall’art.3 del Decreto ministeriale MIT del 2 dicembre 2016 trovano applicazione solo con riguardo agli avvisi e ai bandi di cui agli artt. 70, 71 e 98 del Codice dei contratti pubblici secondo quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del medesimo codice.
L’incipit dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013, pur introducendo a carico delle pubbliche amministrazioni nuovi obblighi di pubblicità e di diffusione di informazioni da inserirsi nella sezione dedicata denomina “Amministrazione trasparente”, espressamente mantiene “fermi … gli obblighi di pubblicità legale” già derivanti da precedenti disposizioni di legge. Analogamente, anche la più recente versione dell’art. 29 - nella parte in cui prevede la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” quale momento di decorrenza dei “termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione” - non pare poter contraddire l’effetto di conoscenza legale già derivante, nella materia qui di interesse, dall’applicazione dell’art. 32 legge 69/2009 e delle relative disposizioni attuative.
Nell’ambito degli acquisti sanitari rientranti nelle categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015, è legittima l’indizione di una gara “ponte” per il tempo necessario a garantire la conclusione della gara centralizzata e a fronte di “un rinvio dell’iniziativa precedentemente pianificata” da parte del Soggetto Aggregatore, rappresentando quest’ultimo elemento una condizione di urgenza non prevedibile né imputabile alla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla circolare del MEF prot.n.20518/2016.
PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI EX D.LGS. 33/2013
Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Con la presente si chiede se, a seguito dell'esperimento di una procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 59, comma 2, lett.b (ove sono stati inclusi solo gli offerenti in possesso dei requisiti che hanno partecipato alla precedente procedura aperta),sussiste l'obbligo di pubblicazione dell'esito della procedura di gara sulla GUCE, GURI e quotidiani. Si fa presente che l'importo appalto è sopra soglia comunitaria (240.000 euro appalto servizi); e che l'esito (irregolare) della procedura aperta che ha giustificato il ricorso alla competitiva con negoziazione è stato regolarmente pubblicato ai sensi della normativa vigente.
Si sottopone a codesto Servizio il seguente quesito. Considerato che: - l’art. 98 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, al comma 1 dispone che: “Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.” - l’art. 4. del D.M.I.T. del 2.12.2016, al comma 1, lett. c) , dispone che: “avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.” SI CHIEDE SE, AI SENSI DEI PREDETTI COMMI, GLI AVVISI DI POST-INFORMAZIONE VANNO PUBBLICATI: - entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro (art. 98, comma 1 del Codice), oppure - entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione (art. 4, comma 1, lett. c) del D.M.I.T. 2.12.2016).
Il D.M. 2.12.2016, fissa le modalità e termini della post-informazione solo per le gare dei lavori, mentre non fa alcun riferimento ai servizi e forniture. Infatti l’art. 4 del citato D.M.: 1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli art. 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati: a) avvisi di post-informazione di lavori, … nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana …; b) avvisi di post-informazione di lavori … e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana …; Dalla lettura dell’art. 4 del D.M. 2.12.2016 e dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 (che richiama solamente l’art. 72 del D.Lgs. 50/2016), sembrerebbe, che per le gare di servizi e forniture non è prevista la pubblicazione post-informazione anche sulla GURI. Da uno sguardo sulla GURI, V serie speciale, alcuni Enti procedono - compreso l’ANAC (GURI n. 35 del 23.3.2018 - Pag. 108) per le gare svolte direttamente dalla stessa - alla pubblicazione degli avvisi post-informazione sulla GURI. Si chiede di sapere se per le gare relative ai servizi e forniture è prevista la pubblicazione degli avvisi di post-informazione relativi agli appalti aggiudicati anche sulla GURI e nel caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere qual è la normativa di riferimento per la detta pubblicazione?