Art. 2. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Relazione

L'articolo 2 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome) delinea il riparto delle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome in materia. Da tale disposizione non d...

Commento

L'articolo 2, riprendendo in parte quello del previgente articolo 4 del d.lgs. 163/2006, delinea il riparto delle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome in materia. Il comma 1 ...
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Giurisprudenza e Prassi

RISERVE DELL’IMPRESA - OBBLIGO DI DEPOSITO CAUZIONALE IN CASO DI AUMENTO DEL CONTRATTO - SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE LR PUGLIA

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2021

La Prima Sezione Civile di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della l. reg. Puglia n. 13 del 2001 nella parte in cui dispone che “Qualora a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili, l’importo economico del’opera variasse in aumento rispetto all’importo contrattuale, l’impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’amministrazione pari allo 0,5 per cento dell’importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l’amministrazione per il collaudo dell’opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell’Ente o polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall’apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette l’impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore ed il saldo verrà restituito all’impresa in uno con il saldo dei lavori” in relazione all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, si deve ritenere che, in presenza di una siffatta specifica attribuzione statutaria, la regione è tenuta ad esercitare la propria competenza legislativa primaria «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali [ ... ], nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» e, nel dettare la disciplina dei contratti di appalto riconducibili alla suindicata locuzione, è tenuta ad osservare le disposizioni di principio contenute nel d.leg. n. 163 del 2006 (ndr ora leggasi D. Lgs 50/2016).

SERVIZIO RIFIUTI - COMPENTENZA PROVINCIALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

In materia di gestione dei rifiuti urbani, dispone anzitutto l'art. 200 del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152, per cui: "La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale" nel rispetto delle linee guida che la Regione stessa stabilisce, e secondo criteri indicati dalla norma stessa, in particolare secondo quello del "superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti". Per gestire gli ATO, il legislatore, all'art. 201 dello stesso d. lgs. 152/2006, aveva previsto di istituire altrettante Autorità di ambito; ha però compiuto una scelta diversa con l'art. 2 c. 186 bis della l. 23 dicembre 2009 n.191 e con l'art. 3 bis c. 1 bis del d.l. 13 agosto 2011 n.138. Secondo l'art. 2 c. 186 bis, "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale... Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza…". Secondo l'art. 3 bis c.1 bis, poi, la dimensione ottimale degli ambiti da gestire coincide, di regola, con il territorio della Provincia. Nel caso di specie, la Regione Liguria ha esercitato le competenze legislative in questo modo ad essa delegate con la l.r. 24 febbraio 2014 n.1, recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", e per quest'ultimo servizio, che qui rileva, ha previsto, all'art. 16 c.1 che "La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani…" in particolare ai sensi del c. 2 attraverso la "definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi", e la "assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi". Già in base a questa norma, quindi, la competenza a indire le gare in materia di rifiuti appartiene in generale alla Provincia, e non più al Comune.


INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

REGIONE TOSCANA DELIBERAZIONE 2020

Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione aggiudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo.

Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

MODIFICA CONDIZIONI GARA – REVOCA GARA

ANAC DELIBERA 2019

Nel caso di specie, la rimodulazione del valore presunto dell’appalto, da euro 8.775.000 a euro 7.700.000, contenuta nel disciplinare di gara inviato ai soggetti prequalificati (recante l’espressa precisazione che «l’importo è inferiore a quello pubblicato sul bando in quanto la durata dell’appalto si è ridotta rispetto all’originaria a causa del protrarsi della procedura di gara») e la riduzione delle percorrenze chilometriche, stabilita irritualmente dalla stazione appaltante in sede di risposta alle richieste di chiarimento, costituiscono modifiche sostanziali della documentazione di gara che impongono l’adozione di un provvedimento uguale e contrario a quello originario, costituito dal bando di gara.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata daLa …- Procedura ristretta per il subaffidamento di servizi pubblici automobilistici di linea per il trasporto di persone così come previsto ai sensi e nei limiti del contratto di servizio con l’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, relativo al settore urbano di Mestre e con la città Metropolitana di Venezia relativo al settore extraurbano Importo a base d’asta: euro 7.700.000,00 - S.A.: .. S.p.A.



LEGGE REGIONALE SARDEGNA - CONTRATTI PUBBLICI

REGIONE SARDEGNA LR 2018

Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

TUTELA MPMI NELLE GARE D'APPALTO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2017

L’art. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 sancisce che le disposizioni ivi contenute sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sicché è consequenziale ritenere che i provvedimenti adottati in applicazione del codice degli appalti ove non realizzino detta finalità violano le regole stesse ed i principi di libera concorrenza.

Le due “anime” della normativa sostanziale dell’evidenza pubblica, in linea di massima, possono e devono essere perseguite contemporaneamente, atteso che la massima partecipazione alla gara è funzionale alla realizzazione di entrambe le finalità.

L’art. 30, comma 1, del nuovo codice, analogamente a quanto già espresso dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006, oltre ad indicare che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche), ha specificato che le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità (principi ispirati alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto funzionamento del mercato).

Il successivo settimo comma dello stesso art. 30 dispone che “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”.

L’art. 51 del nuovo codice stabilisce non solo che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, “al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali … in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”, ma anche che “nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese”.

L’art. 83, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, infine, prevede che i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche – professionali sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, “tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”.

Un ulteriore impulso all’apertura dei mercati attraverso la partecipazione alle gare e la possibile aggiudicazione delle stesse da parte del più alto numero di imprese possibile – le quali in tal modo, in un circolo “virtuoso”, potrebbero acquisire le qualificazioni ed i requisiti necessari alla partecipazione ad un numero sempre maggiore di gare - è dato dal c.d. vincolo di aggiudicazione, vale a dire dalla facoltà della stazione appaltante di limitare il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente.

Il vincolo di aggiudicazione, come correttamente affermato nel ricorso, costituisce uno strumento proconcorrenziale che, nell’impedire ad uno stesso soggetto di essere aggiudicatario di una pluralità di lotti, aumenta le possibilità di successo delle piccole e medie imprese pur in presenza di aziende meglio posizionate sul mercato.

Nel richiamato considerando n. 124 alla direttiva 2014/24/UE, è espresso che le nuove disposizioni europee “dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati”.

L’art. 46 della menzionato direttiva europea prevede a tal fine che “le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente …”, analoga previsione è contenuta nell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

In definitiva, la matrice volta a stimolare la concorrenza, sia attraverso la massima partecipazione possibile alle gare sia anche garantendo una più elevata possibilità che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatarie, caratterizza tutta la normativa europea in materia di appalti pubblici e, di conseguenza, il nuovo codice nazionale degli appalti pubblici e delle concessioni.

REGIONE SICILIA - NORMATIVA APPLICABILE (2)

REGIONE SICILIA LR 2016

Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie. (ESTRATTO)

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;