Art. 149. Varianti

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Relazione

L'articolo 149 (Varianti) prevede, per i contratti aventi ad oggetto beni culturali, la possibilità di varianti in corso d'opera, nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale, che si rendano ...

Commento

L’articolo 149 disciplina la possibilità di varianti in corso d’opera per i beni culturali da parte del direttore dei lavori. In particolare, il comma 1 non considera varianti in corso d’opera, come...
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Giurisprudenza e Prassi

DIFFERENZE TRA PROPOSTE MIGLIORATIVE E VARIANTI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

Nell’ambito della ordinaria attività di vigilanza sulla regolarità della procedura di gara il RUP è tenuto a rappresentare alla Commissione Giudicatrice le proprie perplessità su eventuali aspetti controversi della procedura e delle offerte dei concorrenti laddove presentino aspetti di criticità con le previsioni della lex specialis. Gli ambiti e i ruoli della Commissione e del RUP però sono diversi: la Commissione è deputata a giudicare le offerte tecniche ed economiche e il RUP ha essenzialmente la funzione di gestione del procedimento di gara e il ruolo di fornire alla stazione appaltante gli elementi idonei per una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell’Amministrazione (cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez.V, 18 dicembre 2017, n. 5934; Tar Lazio, sez. II, 9 luglio 2018, n. 7630).

Nella specie la Commissione Giudicatrice competente alla valutazione delle offerte tecniche, nel riscontrare la nota di osservazioni del RUP, riferisce di aver “riscontrato in tutte le singole proposte progettuali gli estremi della loro non riconducibilità al genus della variante ma a quello delle proposte migliorative”, affermazione che conferma l’ammissibilità delle offerte valutate.

Ed invero nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o delle mere migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice riguardo la quale il Collegio non rinviene elementi sintomatici di manifesta inattendibilità del giudizio in relazione alla contestata qualificazione degli elementi migliorativi della proposta progettuale in questione; tale valutazione non è trasmodata in una irragionevolezza o illogicità della valutazione, vizi riguardo ai quali è ammissibile il sindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cons.Stato sez. V, 17 gennaio 2018, n.269; id. 10 gennaio 2017, n.42; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 5 settembre 2018, n.1898). Del resto lo stesso RUP, successivamente alla prima valutazione, ha attestato il 28 dicembre 2018 l’ “espletamento delle operazioni necessarie alla verifica di congruità delle offerte presentate dai primi in graduatoria…..confermandone l’adeguatezza”.

Ed invero nessuna disposizione normativa definisce il concetto di miglioria e/o di variante progettuale in fase di gara, ma le distinzioni della specie sono offerte dall’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; Tar Campania, sez. I, 7 agosto 2018, n. 5224; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1159) e nel caso in esame, come già rilevato, lo stesso Disciplinare (art.23.2.4) ha prescritto i limiti e i parametri delle proposte migliorative specificando che “le proposte migliorative potranno riguardare le tecnologie costruttive delle opere d'arte maggiori e minori, le finiture e l'impiantistica”, valorizzando “l’utilizzo di materiali di nuova generazione con maggiore interesse verso materiali ecocompatibili o biocompatibili…” (art.27 Disciplinare) che in quanto ammessi confermano la insussistenza del vincolo all’utilizzo del cemento armato precompresso. Né appare convincente la lettura interpretativa al riguardo di parte ricorrente laddove riferisce che l’unica miglioria da poter introdurre ai sensi dell’art.23.2.4 del Disciplinare riguarderebbe le predette tecnologie costruttive, unicamente in relazione alle modalità di posa in opera del calcestruzzo precompresso, in quanto dal verbale di validazione del 6 agosto-23 ottobre 2014, nella parte relativa alla “metodologia di costruzione degli impalcati” i viadotti sono

VARIANTI PER CAUSE IMPREVEDIBILI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI (149.2)

ANAC DELIBERA 2018

Il ritrovamento del castrum di epoca adrianea è di straordinaria rilevanza dal punto di vista storico e documentale e va tutelato e valorizzato, pur se ciò comporta un aggravio di spesa; pertanto, anche sotto tale profilo, non sembrano sussistere ragioni ostative per considerare legittima l’adozione di una variante per cause imprevedibili. La variante ha le caratteristiche, anche economiche, per rientrare nei limiti del comma 4 dell’art. 205 del D.lgs. 163/06 (odierno art. 149, comma 2, d.lgs. 50/2016); anche perché, da quanto asserito dal RdP, vi sono le risorse necessarie all’interno del Q.E..

OGGETTO: Comune di A. Affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione, della direzione lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione della nuova linea C della Metropolitana di A. Variante in corso d’opera per stazione Amba Aradam/Ipponio.

LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;