Articolo 77 Appalti riservati per determinati servizi
1. Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’articolo 74 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.2. Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;
b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e
d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.
5. Fermo restando l’articolo 92, la Commissione valuta gli effetti del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.
Giurisprudenza e Prassi
APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI SOCIALI – CRITERIO DI SELEZIONE OPERATORI – SEDE DELLO STABILIMENTO - LEGITTIMO
Gli articoli 76 e 77 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che riserva agli enti privati senza scopo di lucro la facoltà di concludere, previa procedura di confronto concorrenziale delle loro offerte, accordi in forza dei quali tali enti forniscono servizi sociali di assistenza alla persona, a fronte del rimborso dei costi da essi sostenuti, indipendentemente dal valore stimato di tali servizi, anche se tali enti non soddisfano i requisiti previsti da detto articolo 77, purché, da un lato, il contesto normativo e convenzionale nel cui ambito si svolge l’attività di tali enti contribuisca effettivamente al fine sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio su cui tale normativa è fondata e, dall’altro, il principio di trasparenza, come specificato in particolare all’articolo 75 di tale direttiva,, sia rispettato.
L’articolo 76 della direttiva 2014/24 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, nell’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi sociali di cui all’allegato XIV di tale direttiva, lo stabilimento dell’operatore economico nella località in cui i servizi devono essere forniti costituisce un criterio di selezione degli operatori economici, preliminare all’esame delle loro offerte.