Art. 4. Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. É vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni é inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

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Giurisprudenza e Prassi

INTERDITTIVA ANTIMAFIA TIPICA - PRESUPPOSTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Con riferimento alla cd. interdittiva antimafia "tipica", prevista dall’art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) anche questa Sezione (sentenze n. 5995 del 12 novembre 2011 e n. 5130 del 14 settembre 2011) ha affermato:

- che l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalita' organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;

- che, trattandosi di una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilita' penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attivita' imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;

- che tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalita' che puo' essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicita' in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;

- che, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attivita' della criminalita' organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguita' dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attivita' di impresa, ma puo' essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attivita' imprenditoriale della criminalita' organizzata;

- che, anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;

- che di per se' non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalita' organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorita' prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti;

- che, infine, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalita' organizzata.

INFORMATIVA PREFETTIZIA - NATURA DELLA MISURA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

I tratti caratterizzanti l'istituto dell'informativa prefettizia, di cui agli artt.4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, si spiegano nella logica di una anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalita' organizzata, in guisa da prescindere da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l'affidabilita' dell'impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. Pertanto le cautele antimafia non obbediscono a finalita' di accertamento di responsabilita', bensi' di massima anticipazione dell'azione di prevenzione rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di la' dell'individuazione di responsabilita' penali (Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2867).

La giurisprudenza ha piu' volte evidenziato che si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o piu' reati connessi all'associazione di tipo mafioso; non occorre quindi la prova di fatti di reato e dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, ne' la prova del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il tentativo o il rischio di infiltrazione, l'influenza o il condizionamento latente, la possibilita' di condizionare le scelte dell'impresa (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187).

La scelta del legislatore è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attivita' economiche formalmente lecite di talche' proprio in relazione alla formulazione generica, piu' sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto, ne deriva l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2867/2006 cit. e n. 1979/2003).

INFORMATIVA ANTIMAFIA ATIPICA - SUFFICIENZA ELEMENTI INDICATIVI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Per orientamento pacifico di questo Consiglio di Stato l'informativa antimafia, specie quella cosiddetta atipica, non presuppone la raccolta di elementi probatori certi circa la compromissione del soggetto considerato in rapporti con la criminalita' organizzata ma viene emanata sulla base di elementi che pur non consentendo di raggiungere tale certezza sono indicativi di una situazione di rapporti non chiari, tale da imporre di evitare, nell'ottica della prevenzione dell'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nella Pubblica Amministrazione, il mantenimento di rapporti contrattuali o addirittura la concessione di contributi pubblici.

INFORMATIVA PREFETTIZIA - MISURA INTERDITTIVA PRESCINDE DA ACCERTAMENTI DI CARATTERE PENALE

ITALIA SENTENZA 2011

L’informativa prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 ha la natura di una misura di polizia atipica volta ad anticipare la soglia di difesa sociale per una tutela adeguata nei confronti della criminalita' organizzata nelle sue potenzialita' espansive nei settori delle commesse pubbliche e delle erogazioni economiche a carico degli enti pubblici.

La misura interdittiva non deve necessariamente essere collegata ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’ esistenza della contiguita' con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’ attivita' di impresa, ma puo' essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze e non necessita, quindi, di dimostrazione nell’ attualita' delle infiltrazioni mafiose. Non è inoltre, necessario che l’infiltrazione mafiosa sia in tatto, ma è sufficiente il tentativo, con esposizione al condizionamento delle scelte e degli indirizzi societari (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, 15 giugno 2011, n. 3647; 8 giugno 2009, n. 3491; 30 gennaio 2007, n. 364; V, 30 maggio 2005, n. 2796).

Il giudizio espresso si collega ad un’ampia sfera di discrezionalita' dell’ Autorita' cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dall’ art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994. Nei confronti delle misure di prevenzione adottate il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell’ assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti, alla logicita' delle conclusioni, alla sufficienza dell’esternazione delle ragioni giustificative del provvedimento.

L’effetto risolutivo dei rapporti in corso segue con carattere vincolato all’informativa di cui all’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, e realizza sul piano di effettivita' la misura interdittiva del Prefetto volta alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Nessun obbligo di particolare motivazione grava a carico dell’ ente interessato, che puo' adottare la statuizione risolutiva sulla scorta del mero richiamo all’informativa prefettizia (cfr. Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2010, n. 8928; 30 dicembre 2005, n. 7619).

TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

La giurisprudenza ha ripetutamente posto in rilievo che l’informativa prevista dal richiamato art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 ha la natura di una misura di polizia atipica, volta ad anticipare la soglia di difesa sociale per una tutela adeguata nei confronti della criminalita' organizzata nelle sue potenzialita' espansive nei settori delle commesse pubbliche e delle erogazioni economiche a carico degli enti pubblici.

La misura interdittiva non deve necessariamente essere collegata ad accertamenti in sede penale definitivi e certi sull’esistenza della contiguita' con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attivita' di impresa, ma puo' essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari, da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze e non necessita, quindi, di dimostrazione nell’attualita' delle infiltrazioni mafiose. Non è inoltre, necessario che l’infiltrazione mafiosa sia in atto, ma è sufficiente il tentativo, con esposizione al condizionamento delle scelte e degli indirizzi societari (cfr. Cons. Stato, VI, 15 giugno 2011, n. 3647; 8 giugno 2009, n. 3491; 30 gennaio 2007, n. 364; V, 30 maggio 2005, n. 2796).

Il giudizio espresso si collega ad un’ampia sfera di discrezionalita' dell’Autorita' cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dall’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994. Nei confronti delle misure di prevenzione adottate il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti, alla logicita' delle conclusioni, alla sufficienza dell’esternazione delle ragioni giustificative del provvedimento.

Nella fattispecie in esame, la tempistica dell’operazione commerciale dell’affitto di azienda (in prosieguo destinataria di informativa interdittiva) da parte della A. Costruzioni, in stretta concomitanza con la sua costituzione; il vincolo di parentela diretta fra i soci della A. Costruzioni ed il titolare dell’azienda oggetto del contratto di affitto; la stabilita' e la durata nel tempo del rapporto che si determina fra le parti del contratto di affitto; il rapporto di affinita' fra il titolare dell’azienda ceduta in affitto ed esponenti della criminalita' organizzata, forniscono un quadro sintomatico ed indiziante del pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della neo costituita A. Costruzioni che non rende irragionevole la scelta di tutela preventiva del Prefetto in ordine all’esposizione di detta societa' alla potenziale ingerenza della criminalita' organizzata sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici o al finanziamento delle imprese.

ANTIMAFIA - INFORMATIVA PREFETTIZIA - INDIZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

La misura interdittiva prevista dall'art. 4, d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, non deve, infatti, necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull'esistenza della contiguita' con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell'attivita' d’impresa, ma puo' essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari, per cosi' dire prognostici, da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze, atteso che il giudizio dell'autorita' si collega ad una sua ampia sfera di discrezionalita' riferibile ai compiti di polizia e di mantenimento dell'ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dal ripetuto art. 4 del d.lgs. n. 490/1994; con l'effetto che il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell'assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicita' delle conclusioni (cfr. Sez. V, 1° ottobre 2010, n. 726).

Il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia, non deve basarsi necessariamente su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni, per cui il sindacato del g.a. non puo' impingere nel merito, restando, di conseguenza, circoscritto a verificare sotto il profilo della logicita', il significato attribuito agli elementi di fatto e l'iter seguito per pervenire a certe conclusioni, anche perche' le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalita', non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a evidenziare profili di deficienza motivazionale, di illogicita' e di travisamento (cfr. Sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2276).

INFORMATIVE PREFETTIZIE - TIPOLOGIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Le informative prefettizie antimafia possono inquadrarsi in tre tipi:

a) quelle ricognitive dell’esistenza di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4 comma 4, primo periodo, prima parte, del D.Lgs. n. 490/1994 e dell’allegato 1 allo stesso decreto legislativo, richiamante principalmente le disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso dell’articolo 10 della L. 31-5-1965, n. 575;

b) quelle di cui allo stesso articolo 4, primo periodo, seconda parte, relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;

c) quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'art. 1 septies, del D.L. n. 629/1982 ( cfr. CdS, Sez. VI, n. 25-11-2008, n. 5780; Sez. VI, 3-5-2007, n. 1948 ).

Le informative, soprattutto quelle di cui al secondo e terzo tipo, devono fondarsi su elementi di fatto aventi carattere sintomatico ed indiziario, denotanti, in senso oggettivo, il pericolo di collegamenti tra la societa' o l'impresa e la criminalita' organizzata; pericolo da valutarsi sulla base di un esame complessivo di vari elementi raccolti, non essendo sufficiente, di norma, la verifica di uno solo di essi (Sez. V, 27 maggio 2008, n. 2512; Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362).

Ai fini delle informative prefettizie di cui al d.lgs. n. 490 del 1994, si richiede un attendibile "giudizio di possibilita'", "secondo la nozione di pericolo" (CdS, Sez. VI: 25 dicembre 2008, n. 5780; 11 settembre 2001, n. 4724), per il quale non occorre che sia provata, con il rigore tipico della formazione della prova processuale, l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, ancorche' ragionevole e circostanziato, la mera possibilita' di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a configurarne il substrato (CdS, Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3090; Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5665), con un accertamento, quindi, di portata inferiore e diversa da quella richiesta per l'individuazione di responsabilita' penali (CdS, Sez. VI, 17-4-2009, n. 2336; Sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 413; Sez. IV, n. 7362 del 2004, cit.).

Le informative ex artt. 4, D.Lgs. n. 490/1994, e 10, D.P.R. n. 252/1998, sono funzionali alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento fermo ed intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, condizionanti le scelte delle imprese aspiranti a vario titolo (appalti, agevolazioni fiscali, contributi, finanziamenti, ecc.) all'utilizzo di risorse della collettivita' e quindi possono avvalersi di tutte le informazioni di cui le autorita' di P.S. siano in possesso, al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze caratterizzate dall’elemento della qualificata probabilita' e quindi concrete e non meramente ipotetiche e congetturali, una obiettiva valutazione sulla possibilita' di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti e delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2010 , n. 684; Sez. VI, 17-4-2009, n. 2336).

Discendono da cio' i limiti del sindacato giurisdizionale, esercitabile solo nei casi di eccesso di potere per manifesta illogicita', irragionevolezza e travisamento dei fatti, al fine di verificare se la valutazione del Prefetto sia sorretta da uno specifico ed adeguato quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali (CdS, Sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3273; Sez. VI, 02-08-2006, n. 4735).

In materia, non si applica l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con la connessa partecipazione procedimentale, poiche' il "carattere spiccatamente cautelare della misura in parola, nella quale sfocia l'accertamento indagatorio in tema di collegamenti con la criminalita' organizzata, in uno con i particolari interessi pubblici coinvolti e la connessa riservatezza, consentono di ravvisare in re ipsa quelle esigenze di celerita' che giustificano l'omissione della comunicazione ai sensi del primo comma del cit. art. 7" (CdS, Sez. V, n. 3090 del 2008 cit.; Sez.VI: 23 giugno 2008, n. 3155; 29 febbraio 2008, n. 756; 5 giugno 2006, n. 3337).

E’ sufficiente, infine, la motivazione per relationem (CdS, Sez. VI: n. 3155 del 2008, cit.; n. 4724 del 2001, cit.).

AGGIORNAMENTO INFORMATIVE PREFETTIZIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

La funzione di prevenzione antimafia, nel cui ambito si inquadrano le informazioni prefettizie di cui all’art. 4 del D.Lgs. 490 del 1994, si caratterizza per la continuita' e necessita' di un periodico aggiornamento, anche alla luce delle disposizioni procedimentali introdotte con gli articoli 10 e 11 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252; connotazione questa della funzione pubblica in esame dalla quale non puo' tuttavia farsi discendere uno specifico obbligo del Prefetto di provvedere, entro un termine perentorio, al riesame delle informazioni precedentemente rese, su istanza della societa' destinataria delle sfavorevoli informazioni antimafia.

L’ampia discrezionalita' che caratterizza tale funzione e i connessi atti amministrativi, nonche' la complessita' dei necessari accertamenti, come rilevato appunto dal T.a.r., non si conciliano, infatti, con la pretesa doverosita' di una pronuncia del Prefetto sulla domanda di riesame proveniente dal privato; e cio' in quanto, nel sistema del D.Lgs. n. 490 del 1994, le informazioni del Prefetto, come si evince anche dall’art. 10 del regolamento di cui D.P.R. 252/1998, devono essere richieste dalle Amministrazioni interessate, in vista della stipula di contratti con l’impresa privata cui le informazioni si riferiscono.

INFORMATIVA PREFETTIZIA SLEGATA DAGLI ACCERTAMENTI IN SEDE PENALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente posto in rilievo che la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguita' con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attivita' di impresa, ma puo' essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze e non necessita, quindi, di dimostrazione nell’attualita' delle infiltrazioni mafiose (cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI^, n. 901 del 17 febbraio 2009; n. 364 del 30 gennaio 2007; Sez. V^, n. 2796 del 30 maggio 2005). Il giudizio espresso si collega ad un’ampia sfera di discrezionalita' dell’Autorita' cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994. Nei confronti delle misure di prevenzione adottate il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicita' delle conclusioni (cfr. Sez. VI, n. 901/2009 cit.).

E l'esigenza di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel modo piu' efficace, e dunque anche nel caso in cui sussistano semplici elementi indiziari, non esclude che la determinazione prefettizia che disponga l'interruzione di rapporti tra P.A. e societa' su cui grava (o su cui gravi anche solo il sospetto) l'esistenza di cause interdittive ex art. 4 d.lgs. n. 490/1994, pur se espressione di un ampia discrezionalita', puo' essere assoggettata al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della sua logicita' e dell'accertamento dei fatti rilevanti (cfr. Sez. VI, n. 1056 del 7 marzo 2007). Infatti, l’informativa non deve provare l'intervenuta infiltrazione, essendo questa un quid pluris non richiesto, ma deve solo sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza.

INFORMATIVA PREFETTIZIA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

Il Collegio osserva in via preliminare che l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 490/1994 (recante disposizioni attuative della legge 47/1994, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia) dispone che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all’art. 1 devono acquisire le informazioni di cui al successivo comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell’allegato 3, il cui valore sia superiore a determinate soglie.

L’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 490/1994 a sua volta dispone che il Prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell’allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell’allegato 1, nonche' le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate.

Le informazioni del Prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, ai sensi delle riportate disposizioni di cui agli artt. 4 del D.Lgs. 490/1994 e 10 del D.P.R. 252/1998 non devono provare l'intervenuta infiltrazione, essendo questo un quid pluris non richiesto, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza (Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3058 e 13 ottobre 2003 n. 6187).

In altri termini, l'adozione di un'interdittiva antimafia, se deve pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalita' organizzata, non presuppone per quei fatti l'accertamento della responsabilita' penale, essendo sufficiente che i fatti medesimi presentino carattere sintomatico e indiziante del pericolo in senso oggettivo ovvero della ipotizzabile sussistenza del detto collegamento (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7615).

È stato sul punto chiarito (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2003 n. 1979) che tale conclusione è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attivita' economiche formalmente lecite.

INFORMAZIONI PREFETTIZIE TIPICHE ED ATIPICHE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Il Collegio condivide l’impostazione classificatoria seguita dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale le c.d. informazioni prefettizie (da acquisire dalla stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione provvisoria di appalto di lavori e ai fini dell'esercizio di eventuali atti di autotutela della p.a.) “possono essere ricondotte a tre tipi: quelle ricognitive di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4 comma 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490; quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto; quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'art. 1 septies, d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall'art. 2 l. 15 novembre 1988 n. 486.” (Consiglio Stato , sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362).

INFORMATIVA PREFETTIZIA - INFILTRAZIONE MAFIOSA - QUALIFICATA PROBABILITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Sotto il profilo del grado di approfondimento probatorio che deve essere ad esse sotteso, v’è concordanza di vedute in giurisprudenza nel ritenere che l'art. 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 costituisce una misura di tipo preventivo intesa a contrastare l'azione del crimine organizzato poiche' da' rilievo, ai fini ostativi della contrattazione degli appalti di opere pubbliche, anche agli elementi che costituiscono solo indizi (che comunque non devono costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalita' organizzata delle imprese partecipanti al procedimento di evidenza pubblica. (Consiglio Stato, sez. VI, 02 ottobre 2007, n. 5069).

Non è superfluo evidenziare il rapporto di strettissima correlazione sussistente tra il grado di plausibilita' richiesto, e l’elemento finalistico cui esse sono destinate.

Tale aspetto è stato colto dalla pronuncia che di seguito si riporta, secondo cui “l'informativa prefettizia di cui agli art. 4 d.lg. 29 ottobre 1994 n. 490 e 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, è funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte delle imprese chiamate a stipulare contratti con la p.a., determinando l'esclusione dell'imprenditore, sospettato di detti legami, dal mercato dei pubblici appalti e, piu' in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici, che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l'utilizzo di risorse della collettivita'. La fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un'impresa, si concreta essenzialmente nell'acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorita' di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, una obiettiva valutazione sulla possibilita' di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici (utilizzo, che la normativa di settore mira appunto ad evitare). A tal fine, se non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, non possono tuttavia ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l'indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni.” (Consiglio Stato, sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4574).

Il parametro valutativo, quindi, non è quello della “certezza”, ma quello della “qualificata probabilita'”.

Si è condivisibilmente affermato, a tale proposito, che “nel rendere le informazioni richieste dal comune ai sensi dell'art. 10 comma 7 lett. c) d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il prefetto non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. L'ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalita' preventiva sottesa al provvedimento, giustifica che il prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in se' e per se' privi dell'assoluta certezza - quali una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti - ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilita' che l'attivita' d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attivita' criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose.(Consiglio Stato, sez. VI, 02 agosto 2006, n. 4737)

Tale ultimo profilo pare al Collegio rivestire portata nodale: non si postula, quale condizione per l’applicabilita' delle disposizioni in parola, che ci si trovi al cospetto di una impresa “criminale” (posseduta/gestita/controllata da soggetti dediti ad attivita' criminali, cioè), ma che vi sia la “possibilita'” che essa possa, “anche in via indiretta” favorire la criminalita'.

INFORMATIVA PREFETTIZIA - RATIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il Collegio ritiene di richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’informativa prefettizia di cui agli artt. 4 e ss., d.lgs. n. 490 del 1994 e 10 d.P.R. n. 252 del 1998 è ispirata a una logica di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, che prescinde dall'accertamento delle singole responsabilita' penali dei soggetti, e costituisce espressione di ampia discrezionalita', non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a evidenziare profili di carenza motivazionale, illogicita' e travisamento. Ebbene, ad avviso del Collegio, sussistono appunto elementi univoci atti a deporre nel senso che l’informativa prefettizia oggetto del giudizio di prime cure non abbia fornito una motivazione adeguata in ordine alle ragioni per cui si è ritenuta la possibilita' di infiltrazioni malavitose nell’impresa appellante, ovvero la possibilita' di un suo condizionamento da parte della malavita organizzata. In particolare, la richiamata carenza motivazionale emerge laddove si pongano in adeguato rilievo tutti gli elementi rilevanti della vicenda, con particolare riguardo al carattere non univoco del quadro di compromissione delineato dalla Prefettura e, comunque, dalla risalenza nel tempo degli elementi a tal fine addotti.

INFORMATIVA PREFETTIZIA - COMPETENZE PREFETTO

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2008

Risulta fondata la censura di incompetenza del Prefetto a fornire informazioni "antimafia" su una ditta con sede in un’altra provincia, essendo territorialmente incompetente, in quanto la già richiamata normativa di riferimento (l’art. 4 comma 3 Decr. Leg.vo 490/1994, come successivamente modificato e integrato) testualmente demanda al Prefetto della provincia in cui hanno sede le società il compito di raccogliere e inoltrare alle Amministrazioni interessate le informazioni in oggetto. La rilevata illegittimità dell’informativa antimafia resa dall’incompetente Prefetto, si riverbera, altresì, in via derivata (poiché fa venir meno il presupposto fondante) sul consequenziale provvedimento caducatorio del contratto. Ne deriva che non può essere disposta la risoluzione, con effetto immediato, del contratto motivando tale provvedimento in relazione al contenuto dell’informativa prefettizia inoltrata dal Prefetto di una provincia diversa rispetto a quella in cui ha sede la società.

INFORMATIVA TIPICA E ATIPICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Diversamente dall’informativa tipica, che ha carattere interdittivo di ulteriori rapporti negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta presenti i presupposti previsti dall’art. 4, D.Lgs. n. 490/1994 (sussistenza di cause di divieto o di sospensione - tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte della societa' o dell'impresa), l’informativa atipica non ha carattere interdittivo ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalita' nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell’idoneita' morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la pubblica amministrazione.

Il carattere dell’informativa supplementare atipica, di strumento preventivo di difesa dalla criminalita', rende ininfluente che il procedimento penale a carico dell’amministratore di fatto della societa' si sia concluso con l’archiviazione, sia perche' il procedimento archiviato piu' essere riavviato in qualunque momento, sia perche' la posizione dell’amministratore di fatto aveva reso suscettibile di valutazione da parte della p.a. l’attivita' della societa' nel suo insieme e delle stesse persone che vi operavano.

INFORMATIVA PREFETTIZIA INTERDITTIVA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

È legittimo il provvedimento di risoluzione, da parte dell’impresa appaltatrice di lavori, del contratto di subappalto gia' stipulato con impresa che sia caratterizzata da una situazione di continuita' tra padre e figlio nell'attivita' imprenditoriale, da acclarate frequentazioni e dalla comunanza di interessi con gli ambienti della criminalita' organizzata, tanto da far ritenere sussistente il rischio attuale di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'impresa subappaltatrice.

L'istituto dell'informazione prefettizia di cui all'art. 4 D.L.vo 8 agosto 1994 n. 490, è una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva (censurabile solo per illogicita', irragionevolezza e travisamento dei fatti) che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall'accertamento, in sede penale, di uno o piu' reati connessi all'associazione di tipo mafioso, non occorrendo ne' la prova di fatti di reato, ne' la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell'Impresa, ne' dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'Impresa, essendo piuttosto sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte della Ditta, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato.

LEGAMI DI PARENTELA - ANTIMAFIA - CAUSA ESCLUSIONE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

Per costante orientamento di questa Sezione, ai fini dell’adeguatezza della motivazione della informativa antimafia atipica, ex art. 1 septies d.l. n. 629/82, conv. in l. 726/82, occorre il riferimento alla sussistenza di indizi su fatti che depongano nel senso di una prossimità mafiosa dell’impresa nella attualità; e ciò in relazione al fatto che, sebbene le informative antimafia di tipo supplementare non posseggano l’efficacia ostativa dei provvedimenti interdettivi ex art. 4 d.lgs. 490/94, l’ambito di discrezionalità della stazione appaltante ne resta assai ristretta, non potendo gli elementi che costituiscono espressione tipica di attività di polizia essere oggetto di una autonoma valutazione da parte di un altro soggetto, privo di alcuna competenza in materia.

Se è vero che la esistenza di rapporti di parentela con esponenti della criminalità organizzata ben può, in dati contesti ambientali ed in presenza di imprese connotate in senso familiare, rappresentare un elemento di maggior permeabilità dell’azienda a pressioni malavitose, ciò dipende dalla specifica situazione concreta e non già da una regola logica che possa fondare, in via immediata ed automatica, il pericolo di infiltrazioni sulla sola ricorrenza di un qualsiasi legame parentale, per quanto lontano.

La circostanza che un consigliere di amministrazione della società (e, tramite sua sorella, anche il presidente del consiglio di amministrazione) sia imparentato, per via della moglie di suo zio, con un esponente della camorra è un semplice elemento anagrafico (che in zone ad alta densità di criminalità organizzata può accidentalmente riguardare, da un punto di vista statistico, un gran numero di persone del tutto ignare) tale da non essere, di per sé solo, significativo di un pericolo di infiltrazione nella gestione dell’impresa, ove non si accompagni alla frequentazione o ad una comunanza di interessi con ambienti malavitosi.

Nel caso di specie, non c’è una pluralità di stretti rapporti parentali, né sono stati addotti elementi che possano far ravvisare un humus familiare favorevole a fenomeni d’infiltrazione mafiosa. E’ quindi illegittima l'esclusione dalla gara d'appalto della ditta in base alla circostanza — espressa in una informativa antimafia atipica — che alcuni membri del management siano imparentati con un esponente della camorra.

INFORMATIVA PREFETTIZIA - RAPPORTO PARENTELA

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2007

La giurisprudenza di tale tribunale ha più volte avuto modo di osservare (v., ad esempio, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 agosto 2006, n. 1391) che un mero rapporto di parentela non può rappresentare, da solo, elemento utile per affermare la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa e giustificare, dunque, un’informativa negativa.

É vero che, per l’informativa prefettizia emessa in attuazione degli articoli 4 del D.Lg.vo n. 490/1994 e 10 del D.P.R. n. 252/1998, circa tentativi di infiltrazione nelle imprese della criminalità organizzata, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso.

Non possono, tuttavia, ritenersi sufficienti semplici sospetti o mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l’indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni. Nel caso di rapporto di parentela o coniugio di amministratori o soci di un’impresa con elementi malavitosi, siffatto riscontro può ravvisarsi sussistente quando l’informativa prefettizia negativa si basi non solo sul rapporto di parentela in sé, ma anche su altri elementi, sia pure indiziari (C.S., VI, 17 luglio 2006, n. 4574), tali, nel loro complesso, da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l'attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose (C.S., V, 29 agosto 2005, n. 4408).

Nel caso in esame, l’informativa negativa sulla ricorrente è fondata solo sul rilievo che i soci sono legati con rapporto di parentela a persone inserite a pieno titolo nella criminalità locale, senza che alcun altro elemento indiziario – ulteriore rispetto alla parentela – sorregga il giudizio discrezionale di pericolo di infiltrazione mafiosa, espresso dall’ amministrazione.

Ne consegue l’illegittimità dell’impugnata informativa, rimanendo assorbite le restanti censure, ed il suo conseguente annullamento.

INFORMAZIONE PREFETTIZIA - INFILTRAZIONE MAFIOSA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

Le informative prefettizie in merito alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, che ai sensi degli artt. 4 D.L.vo 8 agosto 1994 n. 490 e 10 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la Pubblica amministrazione ovvero per concessioni ed erogazioni, non devono provare l'intervenuta infiltrazione, essendo questa un quid pluris, ma devono quanto meno dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza.

INFORMATIVA PREFETTIZIA ANTIMAFIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’informativa antimafia non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo – cautelare, per cui elementi che, in sede penale, non sono valsi ad accertare il fumus boni juris del reato sono suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa, al fine di fondare un giudizio di possibilità che l’attività di una società possa subire condizionamenti da soggetti legati ad organizzazioni camorristiche.

La cautela antimafia non richiede un accertamento di responsabilità e neppure la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nella impresa, ovvero ancora la prova del condizionamento effettivo della gestione dell’impresa da parte della criminalità organizzata, ma richiede quale sua unica giustificazione che gli elementi sintomatici e di fatto evidenziati siano concordi nel giustificare un giudizio di possibilità che l’attività imprenditoriale possa essere condizionata da soggetti legati ad organizzazioni criminose.

CARATTERE VINCOLANTE DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA PER LE STAZIONI APPALTANTI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

Le informazioni antimafia cc.dd. “tipiche”, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/94, posseggono carattere vincolante per le stazioni appaltanti, le quali non hanno né il potere, né l’onere di verificare la portata od i presupposti dell’informativa prefettizia.

Ciò vale anche quando l’informativa antimafia sopraggiunge dopo la stipula del contratto, sebbene l’art. 4, co. 4, del d.lgs. 490/94 stabilisca in tal caso che “l'amministrazione interessata può […] recedere dai contratti”.

INFORMATIVA PREFETTIZIA E CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2007

Deve essere revocata l’aggiudicazione intervenuta a favore della società ricorrente, sulla base dell’informativa prefettizia, poi gravata con i motivi aggiunti.

Invero, quanto all’informativa prefettizia, non corrisponde allo scopo partecipativo l’avvio di accertamenti di polizia volti ad appurare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo in tal caso pregiudizievole per l’interesse pubblico e per la speditezza delle indagini il coinvolgimento della sfera conoscitiva del privato.

Ne deriva che il certificato camerale munito dell’apposita dicitura antimafia (al pari delle comunicazioni prefettizie alle quali è assimilato per legge) è idoneo a garantire l’insussistenza delle sole situazioni ostative contemplate dall’art. 10 della Legge n. 575/1965, ma giammai può estendere la sua efficacia fino ad assicurare l’inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, accertati mediante ulteriori indagini istruttorie, il cui esito è riportato nell’informativa prefettizia.

INFORMATIVA PREFETTIZIA

TAR LAZIO SENTENZA 2005

L’articolo 4 del d.lvo 8 agosto 1994, n. 490 sancisce il divieto di contrattazione, nel caso in cui sia maturata a carico dell’impresa una delle seguenti circostanze:

- quando l’informazione prefettizia comunichi la sussistenza a carico dei soggetti responsabili dell’impresa delle cause di divieto o sospensione dei procedimenti indicate nell’allegato 1 del D.lvo (ossia le cause di divieto, sospensione, decadenza previste dall’art. 10 della legge 31-5-1965 n. 575 che, a sua volta, si riferisce all’applicazione delle misure di prevenzione ovvero all’applicazione provvisoria di provvedimenti giudiziali interdittivi nel corso del procedimento aperto per l’applicazione di dette misure in presenza di motivi di particolare gravità, sentenze di condanna definitive o sentenze di primo grado confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis del cod. proc. pen., provvedimenti di prevenzione aventi ad oggetto conviventi o persone in grado di determinare in qualsiasi modo scelte ed indirizzi dell’impresa).

- quando la nota o la relazione prefettizia contenga informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese interessate.

In tutti e due questi casi espressamente contemplati dall’art. 4, comma 4, del D.Lvo n. 490/1994 le amministrazioni cui sono fornite le informazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i sub-contratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

E’ stato, pertanto, affermato che le determinazioni prefettizie in materia di lotta antimafia sono fondate su fatti e vicende aventi valore sintomatico ed indiziario, che prescindono da valutazioni di carattere penalistico e mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale, aggiungendosi pure che la nozione di “tentativi di infiltrazione mafiosa”, cui opera riferimento la normativa sopra richiamata, ancorché questi debbano fondarsi su fatti e circostanze precise e assolutamente comprovati, non deve coincidere con la prova della gestione di fatto dell’impresa da parte della criminalità organizzata , che è ultronea nella fattispecie in questione, giacchè in essa ha rilievo il semplice tentativo che può assumere contenuti assolutamente atipici.

In tal modo si è fatta strada una interpretazione che ammette, accanto alle due tipologie di informative sopra menzionate, un terzo tipo di informativa, cd. “atipica” o “supplementare”.

Quest’ultima è caratterizzata da elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti fra l’impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità e specificità richiesta dall’art. 4, comma 4, del d.lvo n. 490/1994 per dar vita ad un effetto legale di divieto di contrarre.

L’assenza dei predetti elementi specifici non esclude la rilevanza di altri elementi pur idonei a denotare l’infiltrazione mafiosa, ma valutabili, per la loro aspecificità, discrezionalmente dall’Amministrazione in ossequio alle generali esigenze di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.