Art. 5.

(ART. ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252)

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Giurisprudenza e Prassi

INFORMATIVA PREFETTIZIA

TAR LAZIO SENTENZA 2005

L’articolo 4 del d.lvo 8 agosto 1994, n. 490 sancisce il divieto di contrattazione, nel caso in cui sia maturata a carico dell’impresa una delle seguenti circostanze:

- quando l’informazione prefettizia comunichi la sussistenza a carico dei soggetti responsabili dell’impresa delle cause di divieto o sospensione dei procedimenti indicate nell’allegato 1 del D.lvo (ossia le cause di divieto, sospensione, decadenza previste dall’art. 10 della legge 31-5-1965 n. 575 che, a sua volta, si riferisce all’applicazione delle misure di prevenzione ovvero all’applicazione provvisoria di provvedimenti giudiziali interdittivi nel corso del procedimento aperto per l’applicazione di dette misure in presenza di motivi di particolare gravità, sentenze di condanna definitive o sentenze di primo grado confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis del cod. proc. pen., provvedimenti di prevenzione aventi ad oggetto conviventi o persone in grado di determinare in qualsiasi modo scelte ed indirizzi dell’impresa).

- quando la nota o la relazione prefettizia contenga informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese interessate.

In tutti e due questi casi espressamente contemplati dall’art. 4, comma 4, del D.Lvo n. 490/1994 le amministrazioni cui sono fornite le informazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i sub-contratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

E’ stato, pertanto, affermato che le determinazioni prefettizie in materia di lotta antimafia sono fondate su fatti e vicende aventi valore sintomatico ed indiziario, che prescindono da valutazioni di carattere penalistico e mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale, aggiungendosi pure che la nozione di “tentativi di infiltrazione mafiosa”, cui opera riferimento la normativa sopra richiamata, ancorché questi debbano fondarsi su fatti e circostanze precise e assolutamente comprovati, non deve coincidere con la prova della gestione di fatto dell’impresa da parte della criminalità organizzata , che è ultronea nella fattispecie in questione, giacchè in essa ha rilievo il semplice tentativo che può assumere contenuti assolutamente atipici.

In tal modo si è fatta strada una interpretazione che ammette, accanto alle due tipologie di informative sopra menzionate, un terzo tipo di informativa, cd. “atipica” o “supplementare”.

Quest’ultima è caratterizzata da elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti fra l’impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità e specificità richiesta dall’art. 4, comma 4, del d.lvo n. 490/1994 per dar vita ad un effetto legale di divieto di contrarre.

L’assenza dei predetti elementi specifici non esclude la rilevanza di altri elementi pur idonei a denotare l’infiltrazione mafiosa, ma valutabili, per la loro aspecificità, discrezionalmente dall’Amministrazione in ossequio alle generali esigenze di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.