Articolo 88. Disponibilità digitale dei documenti di gara.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l’interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l’interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare l’interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.

3. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023 (tuttavia resta efficace fino al 31 dicembre 2023 anche l’omologo art. 74 del D.lgs. 50/2016)

Relazione

RELAZIONE L’articolo 88 prevede, a determinate condizioni, la digitalizzazione dei documenti di gara, resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. Si prescrive la digi...

Commento

NOVITA’ • Non viene riproposto il mezzo alternativo dell’invio via pec dei documenti di gara. • In relazione alle richieste di chiarimento formulate dai concorrenti, non viene più limitato alle sole...
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Giurisprudenza e Prassi

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE NON CONGRUO ALLA COMPLESSITA' DELL'APPALTO - ILLEGITTIMO OPERATO DELLA PA (92.2.a)

TAR LIGURIA SENTENZA 2024

Ecco il caso scrutinato da TAR Liguria, I, 30 gennaio 2024, n. 69: “- il bando ha previsto solo 31 giorni per la presentazione delle offerte (dal 15.12.2023, data di pubblicazione del bando, al 15.1.2024), termine ritenuto insufficiente per le caratteristiche della gara e soprattutto per l’ambiguità delle clausole sopra menzionate;

– la lex specialis ha previsto la possibilità di risposta ai quesiti oltre il termine dilatorio minimo stabilito dall’art. 88, comma 3 (almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte) e, nel caso di specie, tale termine è stato effettivamente violato essendo stati pubblicati i chiarimenti sui quesiti 2 e 10 tra il quinto e il secondo giorno anteriori alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Dagli atti di gara risulta pacificamente che le risposte ai quesiti:

– hanno certamente carattere “significativo” ex art. 92, comma 2-a) del Codice perché attengono all’individuazione del soggetto tenuto a fornire il software gestionale dei parcometri, nonché alla natura e all’entità dello sviluppo richiesto all’affidatario;

– sono state rese tra il quinto e il secondo giorno anteriore alla presentazione delle offerte, con conseguente pacifica violazione del suddetto termine dilatorio minimo di 6 giorni posto a garanzia della possibilità per il candidato di elaborare un’offerta tecnica seria e sostenibile.

La lex specialis è, pertanto, illegittima per violazione dell’art. 88, comma 3, e dell’art. 92, comma 2-a) del Codice.

Sotto altro profilo si rileva che il termine di 31 giorni assegnato per la presentazione delle offerte, se in astratto è ritenuto congruo, nel caso di specie è illegittimo in relazione agli oneri di implementazione del software gestionale imposto all’affidatario.

Ne consegue la fondatezza del motivo“

CHIARIMENTI SULLA LEGGE DI GARA: CARATTERE NON INTEGRATIVO NE' MODIFICATIVO (88.3)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2023

Secondo condivisibile giurisprudenza “il chiarimento sulla legge di gara fornito dalla stazione appaltante, per potersi collocare nella fisiologica dinamica delle procedure di affidamento, deve potersi qualificare come una sorta di interpretazione autentica che svolge e rende espliciti i contenuti di clausole della lex specialis (bando o disciplinare di gara o capitolato tecnico), che possano apparire ambigue, non perspicue, involute nella loro formulazione. Il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione di gara oggetto di interpretazione (limite che deriva dai principi di trasparenza, pubblicità e par condicio nelle gare di appalto quali presidi di matrice comunitaria della regolarità delle procedure di affidamento) impone che il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati, a cui si perviene proprio all'esito dell'attività interpretativa correttamente” (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 maggio 2022, n.6312);

“l’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto della lex specialis, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l'eventuale esercizio del potere di autotutela; ragionare diversamente significherebbe non solo inficiare la certezza dell'operato della Commissione, ma soprattutto violare la regola fondamentale dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione della P.A., poiché gli enti pubblici devono - in ossequio alla par condicio competitorum - assicurare un rigoroso rispetto delle relative disposizioni poste a fondamento del regolare svolgimento della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 1 febbraio 2023, n. 726).