Articolo 88. Disponibilità digitale dei documenti di gara.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l’interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l’interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare l’interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.

3. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023 (tuttavia resta efficace fino al 31 dicembre 2023 anche l’omologo art. 74 del D.lgs. 50/2016)

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 88 prevede, a determinate condizioni, la digitalizzazione dei documenti di gara, resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. Si prescrive la di...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA - Tener presente che almeno 6 giorni prima della scadenza della gara la SA deve fornire risposta alle richieste di chiarimento. - Nel selezionare la piattaforma di approvvigion...
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Giurisprudenza e Prassi

CHIARIMENTI SIGINIFICATIVI TARDIVI - IMPOSSIBILITA' PRESENTARE OFFERTA CONGRUA - ILLEGITTIMITA' LEX SPECIALIS (88.3)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Nel caso di specie non emergeva con chiarezza nella lex specialis di gara, a ben vedere, che il cd. “software gestionale” fosse di piena ed esclusiva competenza dell’affidatario, come invece reso palese (solo) con il chiarimento n. 10, pervenuto tuttavia, come pacifico, solo in data 11 gennaio 2024, oltre il termine di cui all’art. 88, comma 3 e 92, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36 del 2023.

Di qui l’infondatezza delle doglianze dell’appellante, dovendo confermarsi nei termini suindicati i profili d’illegittimità delle disposizioni della legge di gara contestate, in quanto inidonee a consentire una formulazione di offerte pienamente consapevoli da parte dei concorrenti; parimenti (e ancor prima) emerge la natura immediatamente lesiva (e conseguente impugnabilità) delle suddette disposizioni, pacificamente rientrando in tale categoria anche le previsioni tali da “rend[ere] la partecipazione incongruamente difficoltosa”, ovvero i bandi “contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta” (Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4), come nella specie, alla luce di quanto suesposto.

In tale contesto, conclusioni non dissimili possono raggiungersi con riferimento alle (correlate) richieste inerenti alle caratteristiche tecniche degli elementi dei parcometri (i.e., “Tipo di modem installato”, “Tipo di scheda cpu”, “Modello di lettore di carte di credito”, “Connessi sistemi di controllo elettronici in uso”), rispetto alle quali pure l’amministrazione forniva compiuta risposta al corrispondente quesito solo il 10 gennaio 2024 (anche qui, oltre il termine ex artt. 88, comma 3, e 92, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36 del 2023), in un contesto in cui il chiarimento risultava significativo, stante la indicazione del (solo) modello di parcometro esposta all’art. 6 CSA.



CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE DI GARA - OBBLIGATORIA LA LORO PUBBLICAZIONE (88.3)

ANAC PARERE 2024

Il fatto che i chiarimenti attinenti al calcolo del corrispettivo, e quindi alla formulazione dell'offerta economica, siano stati resi solamente al concorrente richiedente produce l'effetto di una distorsione della concorrenza.

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE NON CONGRUO ALLA COMPLESSITA' DELL'APPALTO - ILLEGITTIMO OPERATO DELLA PA (92.2.a)

TAR LIGURIA SENTENZA 2024

Ecco il caso scrutinato da TAR Liguria, I, 30 gennaio 2024, n. 69: “- il bando ha previsto solo 31 giorni per la presentazione delle offerte (dal 15.12.2023, data di pubblicazione del bando, al 15.1.2024), termine ritenuto insufficiente per le caratteristiche della gara e soprattutto per l’ambiguità delle clausole sopra menzionate;

– la lex specialis ha previsto la possibilità di risposta ai quesiti oltre il termine dilatorio minimo stabilito dall’art. 88, comma 3 (almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte) e, nel caso di specie, tale termine è stato effettivamente violato essendo stati pubblicati i chiarimenti sui quesiti 2 e 10 tra il quinto e il secondo giorno anteriori alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Dagli atti di gara risulta pacificamente che le risposte ai quesiti:

– hanno certamente carattere “significativo” ex art. 92, comma 2-a) del Codice perché attengono all’individuazione del soggetto tenuto a fornire il software gestionale dei parcometri, nonché alla natura e all’entità dello sviluppo richiesto all’affidatario;

– sono state rese tra il quinto e il secondo giorno anteriore alla presentazione delle offerte, con conseguente pacifica violazione del suddetto termine dilatorio minimo di 6 giorni posto a garanzia della possibilità per il candidato di elaborare un’offerta tecnica seria e sostenibile.

La lex specialis è, pertanto, illegittima per violazione dell’art. 88, comma 3, e dell’art. 92, comma 2-a) del Codice.

Sotto altro profilo si rileva che il termine di 31 giorni assegnato per la presentazione delle offerte, se in astratto è ritenuto congruo, nel caso di specie è illegittimo in relazione agli oneri di implementazione del software gestionale imposto all’affidatario.

Ne consegue la fondatezza del motivo“

CHIARIMENTI SULLA LEGGE DI GARA: CARATTERE NON INTEGRATIVO NE' MODIFICATIVO (88.3)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2023

Secondo condivisibile giurisprudenza “il chiarimento sulla legge di gara fornito dalla stazione appaltante, per potersi collocare nella fisiologica dinamica delle procedure di affidamento, deve potersi qualificare come una sorta di interpretazione autentica che svolge e rende espliciti i contenuti di clausole della lex specialis (bando o disciplinare di gara o capitolato tecnico), che possano apparire ambigue, non perspicue, involute nella loro formulazione. Il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione di gara oggetto di interpretazione (limite che deriva dai principi di trasparenza, pubblicità e par condicio nelle gare di appalto quali presidi di matrice comunitaria della regolarità delle procedure di affidamento) impone che il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati, a cui si perviene proprio all'esito dell'attività interpretativa correttamente” (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 maggio 2022, n.6312);

“l’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto della lex specialis, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l'eventuale esercizio del potere di autotutela; ragionare diversamente significherebbe non solo inficiare la certezza dell'operato della Commissione, ma soprattutto violare la regola fondamentale dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione della P.A., poiché gli enti pubblici devono - in ossequio alla par condicio competitorum - assicurare un rigoroso rispetto delle relative disposizioni poste a fondamento del regolare svolgimento della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 1 febbraio 2023, n. 726).

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 31/10/2024 - CHIARIMENTI E RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA

ULTIMO QUESITO ABBONAMENTO IN SCADENZA Procedura negoziata telematica, nei settori speciali, per l’affidamento della fornitura di ricambi MERCEDES originali o equivalenti. L’affidamento avviene mediante procedura aperta dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 con applicazione del criterio del minor prezzo. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://portalegare.avmspa.it/. La durata del procedimento è prevista pari a massimo 5 (cinque) mesi dalla pubblicazione del bando La gara sarebbe dovuta scadere il 16 ottobre. Fanno delle modifiche sostanziali dei codici ricambi inseriti nell'offerta economica, dunque pubblicano i documenti di gara revisionati e fanno una proroga al 30 ottobre. Voglio sottolineare che mentre l'indizione della procedura negoziata è "pubblicizzata" mediante pec, le richieste di chiarimenti e anche la pubblicazione dei documenti di gara revisionati non sono comunicati in nessuna maniera. Bisogna andare sul portale e leggere i chiarimenti. Io dunque cancello la mia partecipazione, compilo nuovamente tutti i documenti di gara con REV1 il venerdi 25 ottobre. Oggi in seduta di apertura mi rendo conto che hanno pubblicato nuovi chiarimenti il 25 ottobre stesso, ripubblicando tutti i documenti con REV2. Ora, dato che tra i documenti revisionati con rev2 c'è anche l'offerta economica, è scontato che io sarò esclusa dalla procedura. Per oggi si sono fermati alla busta amministrativa e attivato il soccorso istruttorio, ma sappiamo bene che per la busta economica ci sarà l'esclusione. E' legittimo pubblicare nuovi documenti a 3gg dalla gara? il 25 era venerdi e il 30 era mercoledi successivo. Ovviamente ho visto che anche altri concorrenti hanno avuto il soccorso. Ribadisco che anche la seconda revisione non è stata comunicata in alcun modo. Se non inserendo in piattaforma i nuovi documenti.