Articolo 219. Scioglimento del collegio consultivo tecnico.

1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

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RELAZIONE L'articolo 219 disciplina le ipotesi di scioglimento del Collegio consultivo tecnico. La disposizione in esame stabilisce che il Collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecu...
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