Articolo 198. Altre disposizioni in materia di gara.

1. Le proposte di cui all’articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.

2. Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facoltà di costituire una società di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195.

3. Gli investitori istituzionali di cui all’articolo 193, comma 1, quarto periodo, anche al di fuori della finanza di progetto, possono partecipare alla gara, associandosi o consorziandosi con operatori economici in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori o dei servizi, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì subappaltare, anche interamente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga comunicato, con il suo consenso, all’ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 198 reca disposizioni finalizzate all’estensione di alcune peculiarità della finanza di progetto a tutti i contratti di PPP. Esso, come evidenziato dalla relazione illustrativa, ...

Commento

NOVITA’ • L’articolo in esame introduce delle disposizioni volte ad incentivare il ricorso al partenariato pubblico-privato da parte degli investitori. • Gli investitori istituzionali possono partec...
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