Articolo 181. Contratti esclusi.

1. I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte.

2. La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

3. All’affidamento dei contratti di concessione esclusi dall’ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 181 individua i contratti esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina sulle concessioni recata dalla Parte II del libro IV, nonché i principi applicabili all’affidamen...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

SOCIETA' MISTE: GLI AFFIDAMENTI AL SOCIO SONO AMMESSI SE RIENTRANO NELLA GARA ORIGINARIA

ANAC DELIBERA 2026

Nelle società miste pubblico-private, l'affidamento diretto di appalti al socio operativo è ammesso esclusivamente se l'oggetto della missione affidata mediante l'originaria gara a doppio oggetto era delimitato e comprendeva espressamente l'esecuzione di tali prestazioni. Tali affidamenti, a maggior ragione se finanziati con fondi europei, restano pienamente assoggettati alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, ivi inclusi gli obblighi inderogabili relativi alla verifica preventiva della progettazione e al possesso dei requisiti di qualificazione.

È legittimo l'affidamento diretto di lavori da parte di una società mista in favore del proprio socio a condizione che l'originaria gara a doppio oggetto abbia ricompreso, oltre alla gestione del servizio, anche l'esecuzione dei lavori, dovendosi a tal fine interpretare la lex specialis originaria nel suo complesso. Resta fermo l'obbligo di applicare il Codice dei Contratti Pubblici, con conseguente cogenza degli obblighi di verifica preventiva della progettazione ex lege e di possesso dei requisiti speciali.

Come precisato dall'Autorità: "Deve quindi ritenersi non ammissibile l'affidamento, in via diretta, ad una società mista «aperta» o «generalista» dopo la sua costituzione, di un numero indeterminato di appalti o di servizi pubblici. Ne discende che elementi indeclinabili per la legittimità di una società mista e degli affidamenti direttamente disposti a favore della medesima sono: la gara unica a doppio oggetto (per la scelta del socio e l'affidamento del servizio); socio privato con funzioni di socio operativo; partecipazione a tempo determinato del privato alla compagine sociale; divieto di società mista "generalista" ovvero "aperta" all'affidamento di ulteriori incarichi" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2008; Corte Giustizia, Acoset C-196/08).