Articolo 156. Procedura ristretta.

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un’offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 156 riproduce la disciplina della direttiva n. 25 del 2014, in materia di procedura ristretta. In particolare, i commi 1 e 2 regolano l’elemento tipico della procedura ristretta...

Commento

NOVITA’ • Viene prevista la possibilità di fissare con un accordo tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, il termine per la ricezione delle offerte. • La proc...
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