Articolo 155. Tipi di procedure.

1. Per l’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l’innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte.

2. Nei soli casi previsti dall’articolo 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

3. La gara è indetta con una delle seguenti modalità:

a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 162, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi dell’articolo 165.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 155, reca l’elencazione congiunta, nell’ambito del comma 1, delle procedure flessibili: dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione e procedura competitiva con negoziazio...

Commento

NOVITA’ • In ordine alla scelta tra le varie tipologie di procedure non è previsto un obbligo motivazionale ulteriore rispetto alla giustificazione dei rispettivi presupposti di utilizzo. • Mentre i...
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