Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità.

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d’incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l’incarico con le modalità previste dal codice.

5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato II.14.

8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l’esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

10. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell’opera realizzata di cui all’articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;

c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sede di prima applicazione l’allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 116 definisce le attività e le tempistiche per il collaudo e la verifica di conformità. L’articolo 116 modifica il testo dell’attuale articolo 102 del decreto legislativo n. 50 ...

Commento

NOVITA’ • Nel comma 1 è stato aggiunto, rispetto al comma 2 dell’art. 102 del d.lgs. 50/16, il riferimento alla “tempistica” dell’esecuzione (va certificato anche il rispetto dei tempi) ed è stato in...
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Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 15/07/2024 - VERIFICHE IN SEDE ESECUTIVA

QUESITO DI AGOSTO (IN ANTICIPO) Riceviamo decine di “Richieste di Offerta” quotidiane da parte di un Ente di trasporto, a cui rispondiamo regolarmente. La richiesta di offerta contiene un numero di richiesta, un numero di appalto e niente altro (alleghiamo). La richiesta avviene a mezzo email normale. Noi rispondiamo utilizzando lo stesso form che viene compilato nelle parti mancanti e firmato digitalmente. In seguito, ci arriva eventuale ordine, avente numero di cig e niente altro (alleghiamo). Da poco, tali procedure sono pubblicate nella loro piattaforma come “affidamento diretto”.(allego screenshot della piattaforma con pubblicazione esito). Non ho trovato da nessuna parte la documentazione di gara inerente questi procedimenti (capitolato, regolamenti). Ne’ tantomeno in questi documenti di richiesta di offerta ed ordine, ho trovato rimandi a capitolati o regolamenti, a parte quelli per la corruzione, la trasparenza, codice etico..che non hanno nulla a che vedere con questa questione che ora spiego. Oggi ricevo la lettera che allego in cui mi si chiede “una prova” che il materiale che è stato consegnato sia effettivamente originale. Ora, io vorrei rifiutarmi di giocare a carte scoperte: ma perché mai devo dire chi è il mio fornitore? E’ praticamente quello il mio vantaggio competitivo, il mio know how, un segreto commerciale che non ce n’è uno più rilevante. Frutto di ricerche, di fiere visitate, di contatti ecc. E’ un fornitore estero, che mi ha inviato il “certificato di origine” di cui parlano loro, ma che mi rifiuto di inviare così com’è, con tutti i riferimenti. E’ in un attimo che chiunque all’interno dell’ente faccia uno screenshot e invii all’amico fornitore locale. Posto che io non leggo da nessuna parte nella lex specialis di questa richiesta specifica (in molti casi, i disciplinari ce l’hanno, ma questa non ha lex specialis, non ha disciplinare, non ha nulla). E’ legittima o posso rifiutarmi? Posso per esempio fare una autocertificazione in cui io dichiaro che il materiale è originale e me ne assumo le responsabilità e magari allegare quel certificato di origine oscurando i contatti? Poi se loro proprio non si fidano, allora che facciano le prove magari inviando al costruttore il pezzo, e se poi ho ragione io, le spese le pagano loro, se hanno ragione loro, le pago io.