Articolo 116. Collaudo e verifica di conformità.

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d’incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;

b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.

comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

4-bis. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.

comma aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico- amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.

comma aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;

a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato II.14.

8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l’esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

10. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell’opera realizzata di cui all’articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;

c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 116 definisce le attività e le tempistiche per il collaudo e la verifica di conformità. L’articolo 116 modifica il testo dell’attuale articolo 102 del decreto legislativo n. 5...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • La modifica all’articolo 116 prevede una specificazione per l’individuazione dei collaudatori. Nel dettaglio, viene stabilito che le stazioni appaltanti, che sono amminis...
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Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 15/07/2024 - VERIFICHE IN SEDE ESECUTIVA

QUESITO DI AGOSTO (IN ANTICIPO) Riceviamo decine di “Richieste di Offerta” quotidiane da parte di un Ente di trasporto, a cui rispondiamo regolarmente. La richiesta di offerta contiene un numero di richiesta, un numero di appalto e niente altro (alleghiamo). La richiesta avviene a mezzo email normale. Noi rispondiamo utilizzando lo stesso form che viene compilato nelle parti mancanti e firmato digitalmente. In seguito, ci arriva eventuale ordine, avente numero di cig e niente altro (alleghiamo). Da poco, tali procedure sono pubblicate nella loro piattaforma come “affidamento diretto”.(allego screenshot della piattaforma con pubblicazione esito). Non ho trovato da nessuna parte la documentazione di gara inerente questi procedimenti (capitolato, regolamenti). Ne’ tantomeno in questi documenti di richiesta di offerta ed ordine, ho trovato rimandi a capitolati o regolamenti, a parte quelli per la corruzione, la trasparenza, codice etico..che non hanno nulla a che vedere con questa questione che ora spiego. Oggi ricevo la lettera che allego in cui mi si chiede “una prova” che il materiale che è stato consegnato sia effettivamente originale. Ora, io vorrei rifiutarmi di giocare a carte scoperte: ma perché mai devo dire chi è il mio fornitore? E’ praticamente quello il mio vantaggio competitivo, il mio know how, un segreto commerciale che non ce n’è uno più rilevante. Frutto di ricerche, di fiere visitate, di contatti ecc. E’ un fornitore estero, che mi ha inviato il “certificato di origine” di cui parlano loro, ma che mi rifiuto di inviare così com’è, con tutti i riferimenti. E’ in un attimo che chiunque all’interno dell’ente faccia uno screenshot e invii all’amico fornitore locale. Posto che io non leggo da nessuna parte nella lex specialis di questa richiesta specifica (in molti casi, i disciplinari ce l’hanno, ma questa non ha lex specialis, non ha disciplinare, non ha nulla). E’ legittima o posso rifiutarmi? Posso per esempio fare una autocertificazione in cui io dichiaro che il materiale è originale e me ne assumo le responsabilità e magari allegare quel certificato di origine oscurando i contatti? Poi se loro proprio non si fidano, allora che facciano le prove magari inviando al costruttore il pezzo, e se poi ho ragione io, le spese le pagano loro, se hanno ragione loro, le pago io.


QUESITO del 29/09/2024 - GARANZIA BIENNALE PER VIZI E DIFFORMITA'

Con riferimento ad appalti di Servizi e Forniture, in base alle disposizioni di cui all’art. 50, comma 7 e art. 116 la Stazione appaltante, al fine di accertarne la regolare esecuzione, emette, rispettivamente: • il Certificato di regolare esecuzione, a firma del RUP entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. • il Certificato di verifica di conformità dal RUP entro 6 mesi dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’art. 116, al comma 3, precisa che l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione/di conformità assuma carattere definitivo. Ai sensi del comma 2, il certificato assume carattere definitivo dopo due anni dalla data di emissione, con la conseguenza che il pagamento del saldo non comporta accettazione del servizio o fornitura. Se corretta la suddetta impostazione, si chiede cosa accade in caso di mancata emissione del certificato entro il termine prescritto da Codice, ma ben oltre; ovvero se l’appaltatore può far valere la decadenza o la riduzione temporale della garanzia biennale, oppure continua a trovare applicazione tale garanzia con spostamento temporale della stessa che continuerà a decorrere dall’emissione (seppur tardiva) del certificato


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/02/2025 - NOMINA DEL DEC

Alla luce delle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 8 dell'Allegato I.2, secondo le quali il RUP svolge le funzioni del DEC "nei limiti delle proprie competenze professionali", si chiede di confermare che anche al di fuori delle casistiche tassative indicate dal Codice in cui vige l'obbligo di differenziare la figura del DEC da quella del RUP, rimanga comunque in capo all'Amministrazione la facoltà di nominare il DEC, laddove la particolare natura dell'appalto richieda, in fase di esecuzione, il possesso di adeguate e specifiche competenze tecniche delle quali il RUP sia sprovvisto (si pensi in proposito, a titolo meramente esemplificativo, alle forniture di dispositivi medici).


QUESITO del 29/10/2024 - DURATA MASSIMA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI

<p style="text-align: justify;">L'art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 231/2002 prevede che la procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data di consegna o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti (mediante un accordo provato per iscritto) e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. Si chiede di chiarire come sia possibile conciliare la suddetta previsione normativa con le disposizioni contenute negli artt. 50, comma 7 e 116 del D.lgs. n. 36/2023 e nell'allegato II.14 al suddetto decreto, che prevedono termini superiori a 30 giorni per la conclusione della suddetta procedura. Infatti, alla luce di quanto previsto dalle suddette disposizioni, risulterebbero applicabili i seguenti termini: 1) sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni per il completamento delle operazioni di collaudo o di verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. 2) tre mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni nei casi in cui il certificato di collaudo o di verifica di conformità venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione.</p>


QUESITO del 29/10/2024 - D.LGS. 36/2023, ART. 117, CO. 9 - QUANDO CHIEDERE E SVINCOLARE LA GARANZIA PER LA RATA DI SALDO?

L'articolo in oggetto, non risulta di facile comprensione: se la Stazione Appaltante stipula un contratto che prevede un primo SAL, al raggiungimento del 40% dell'esecuzione ed un secondo al 70%, è corretto chiedere la garanzia per la rata di saldo all'atto del pagamento dell'ultimo SAL, in misura pari al restante 30% da eseguire, maggiorato degli interessi legali? Quando invece può essere svincolata tale garanzia? Una volta acquisito il CRE/collaudo/verifica di conformità e pagata la fattura della rata di saldo? Oppure dopo due anni dall'acquisizione del predetto documento, così come indicato all'art. 116, co. 2, ultimo paragrafo? Ad avviso della scrivente SA, quest'ultima ipotesi, parrebbe eccessivamente penalizzante per la ditta, soprattutto se riferita ai contratti sotto soglia.


QUESITO del 18/07/2024 - D.LGS. 36/2023, ART. 50 CO. 7 ED ALL. II 14 ARTT. 28 CO. 3 E 4 - IL CRE PUÒ NON ESSERE CONTROFIRMATO DALLA DITTA?

Il certificato di regolare esecuzione (CRE), dev'essere controfirmato dalla ditta esecutrice oppure può non esserlo? Da una lettura combinata degli articoli in oggetto, non parrebbe evincersi che il CRE, per acquisire validità, debba essere firmato anche dal Legale Rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito la prestazione. Le norme indicano soltanto che nei casi consentiti, qualora adottato, debba essere emesso dal direttore dei lavori (DL) in caso di opere oppure dal RUP qualora trattasi di beni o servizi. Per quanto precede si è dell'avviso che, l'obbligatorietà dell'acquisizione della controfirma in parola, ai fini della validità del CRE, non sussista. Pertanto, ad avviso della scrivente Stazione Appaltante, si potrà procedere alla liquidazione della fattura in presenza di un certificato di regolare esecuzione che riporti la sola firma del DL (per i lavori) oppure del RUP (per beni e servizi). Si chiede un autorevole parere a riguardo significando che l'eliminazione di tale passaggio, soprattutto per quanto concerne le pratiche di modesta entità, accelererebbe le attività prodromiche necessarie al finale pagamento, riducendo i tempi complessivi d'ultimazione della procedura.