Articolo 114. Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti.

1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

5. L’allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all’allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

8. L’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l’attività di direzione dell’esecuzione, si applica il comma 6.

10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell’esecuzione secondo quanto previsto dall’allegato II.14.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 114 individua le figure professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività esecutiva da parte delle stazioni appaltanti qualificate, che coadiuvano il responsabile unico d...

Commento

NOVITA’ • Il comma 1 dell’art. 114 riproduce il testo dell’art. 101, comma 2, riepilogando le figure professionali principali che coadiuvano il responsabile unico del procedimento nella fase esecutiv...
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Giurisprudenza e Prassi

CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE - DEVONO RISULTARE DA EVIDENZE DOCUMENTALI E VERBALIZZAZIONI (114 - I.14)

ANAC ATTO DEL PRESIDENTE 2024

Da tutto quanto precede il Direttore dell'esecuzione non risulta aver compiutamente svolto le funzioni di controllo previste dagli art. 18 e 19 del Contratto, dagli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dal D.M. n. 49 del 7 Marzo 2018, in base ai quali il DEC ha la responsabilità di svolgere le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Anche il Responsabile del procedimento non risulta aver compiutamente svolto le attività di controllo di cui è responsabile in base alle norme del Codice dei contratti pubblici.

Infatti, nelle memorie il RUP ha dichiarato di aver costantemente seguito la fase esecutiva del contratto, in occasione delle periodiche riunioni con il DEC ed i gruppi di lavoro, quali il Nucleo Ispettivo ed il Gruppo di progetto e di essere stato informato costantemente, per le vie brevi, delle iniziative assunte dal DEC per l'accertamento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio reso. Il RUP ha dichiarato, inoltre, di aver condiviso tutti i sub procedimenti di contestazione in contraddittorio con la società appaltatrice relativi alle criticità e le irregolarità emerse in tale fase, nonché i provvedimenti conseguenti di applicazione delle penali. Il RUP ha dichiarato di aver condiviso le istruzioni impartite dal DEC all'esecutore, anche ai fini del miglioramento delle modalità di rendicontazione del servizio e del superamento di quelle che la Prefettura ha valutato essere difficoltà organizzative-gestionali>> della società appaltatrice nel documentare in modo chiaro, completo ed esaustivo le attività svolte.

Tuttavia, per quanto in atti, non vi sono evidenze documentali dell'attività effettivamente svolta dal RUP nella fase di esecuzione del contratto nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, in particolare per quanto riguarda l'attività di coordinamento, il controllo sul livello della qualità delle prestazioni e sulla verifica di conformità. Anche l'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e gli artt. 16 e seguenti del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, attribuiscono al RUP funzioni di direzione e coordinamento dell'attività del Direttore dell'esecuzione, al quale impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato in merito alle criticità riscontrate nella fase di esecuzione, si invita la stazione appaltante a tener conto per il futuro delle considerazioni espresse e delle indicazioni fornite con la presente comunicazione, ai fini dello svolgimento dei controlli in corso di esecuzione ed alla possibile migliore conformazione alle norme del d.lgs. 36/2023 (artt. 114 e seguenti ed Allegato 1.14).

SERVIZI DI PROGETTAZIONE - INDICAZIONI CALCOLO VALORE STIMATO APPALTO

ANAC COMUNICATO 2024

Chiarimenti in merito al calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 09/04/2024 - APPALTO INTEGRATO E DIRETTORE DEI LAVORI

Buongiorno, si richiede cortesemente quanto segue: nel caso di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori affidato ad un’impresa di costruzioni, il progettista che ha redatto il progetto esecutivo potrebbe aggiudicarsi anche l’affidamento dei servizi di ingegneria per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi al medesimo appalto? Si precisa che il progettista è stato “INDICATO" dall’impresa suddetta ma non ha partecipato in ATI con la stessa. Secondo lo scrivente esiste un caso di incompatibilità delle figure (esecutore e DL), quali sono i riferimenti normativi da citare? Qualora non normato il caso, è sufficiente inserire nel bando il divieto (lex specialis)? Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti


QUESITO del 29/10/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DEC

Quesito in merito ai requisiti necessari per individuare il Direttore dell’Esecuzione del contratto. La scrivente amministrazione ha in corso una concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica, soprattutto in termini di impatto e riduzione dei livelli di emissioni, e la gestione degli edifici pubblici di proprietà dell’Ente della durata di 15 anni. Di fatto la concessione concerne la realizzazione di interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica con relativa gestione . Gli interventi da realizzare sono stati proposti in sede di gara. L’importo totale dell’investimento è pari ad € 9.861.280,00 mentre il canone annuo è pari ad €606.645,00. La gara è stata affidata ai sensi del D.l.vo 50/2016. Dovendo provvedere alla nomina del DEC la scrivente, dato il principio di tendenziale coincidenza tra RUP e DEC, per ragioni di coerenza sistematica ritiene che i requisiti di esperienza e professionalità del secondo, quando sia soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, siano da desumersi per via analogica da quelli previsti per il RUP nelle Linee guida n. 3 e quindi riferirsi a quanto previsto dall’art. 4.2 lett. d), il quale prevede che: “Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori”. Si chiede se questa posizione sia condivisibile in modo da poter correttamente individuare il DEC


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 18/07/2024 - CAMPO DI APPLICAZIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO IN HOUSE - NOMINA DEC

Si chiede un chiarimento circa l'applicabilità del codice dei contratti ad affidamento di servizi in house providing, in considerazione di quanto previsto dall'art. 13 co. 2 e dall'art. 2 co. 1 lett. m) dell'allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, se si applichi la previsione (art. 32 all. II.14 D.lgs. n. 36/2023) per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup per servizi e forniture di particolare importanza (es. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro), nel caso di affidamento in house di un servizio per cui normalmente sarebbe obbligatoria la nomina del Dec. Se il codice dei contratti non si applica agli affidamenti in house, allora il Rup è solo quello ai sensi della L. 241/90 e non il Responsabile unico del progetto del D.lgs. n. 36/2023?


QUESITO del 17/04/2024 - ART. 114 COMMA 14 D.LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E CSE

Questa amministrazione deve procedere all'affidamento della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ad un unico professionista; l'importo dei lavori da realizzare è maggiore ad euro 1.000.000. L'articolo 114, comma 14 del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, recita testualmente: "4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.[...]". Da una prima interpretazione, sembrerebbe che nel caso di lavori non superiori ad un milione di euro il coordinatore della sicurezza "deve" coincidere con il direttore dei lavori, mentre per lavori superiori è facoltà della stazione appaltante affidare al direttore dei lavori anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze). Vi chiediamo se tale interpretazione è corretta oppure se il comma 14 dell'articolo 114 vada interpretato nel senso che, sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori.


QUESITO del 25/07/2023 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE SOGGETTO DIVERSO DAL RUP (114.7)

La disciplina della figura del Direttore dell’esecuzione nel D.L.gs. 36/2023 si rinviene all’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e negli allegati I.2 e II.14. L’art. 114 al comma 7 prevede che “Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Al comma 8 prevede poi “L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP”. La norma sopra citata pertanto dispone per i contratti di servizi e forniture la non coincidenza dei due soggetti in ragione della particolare importanza o meno delle prestazioni, sia per qualità che per importo rinviando all’All. II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni) L’Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti all’Articolo 31 comma 1 prevede che “L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto e' ricoperto dal RUP ad eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32”. L’art. 32. Servizi e forniture di particolare importanza, stabilisce al primo comma che “Ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell’articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007. Al comma 2 l’art. 32 prevede che “Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi: a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h) servizi alberghieri e di ristorazione; i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi. Al comma 3 l’art. 32 stabilisce che “Ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro”. Nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato, contenente lo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” trasmesso al Governo in data 7 dicembre 2022, (Relazione che intende fornire anche le linee guida per l’applicazione delle nuove norme) in riferimento al citato comma 8 dell’art. 114 si legge: “Il comma 8 demanda all’allegato II.14 l’individuazione di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni) per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP”. Da quanto sopra emerge la seguente disciplina: - l’art. 114, comma 8, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all’allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della “particolare importanza”; - l’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “ad eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32”; - l’art. 32 dell’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP; - per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14; - in sede di prima applicazione, è lo stesso comma 2 ad individuare puntualmente i servizi di particolare importanza, con elencazione che non sembrerebbe rivestire carattere tassativo; - per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro (cfr. comma 3 l’art. 32). All’interno degli Allegati al Codice, tuttavia, si rinviene un’altra disposizione, quella dell’art. 8 dell’Allegato I.2 (Compiti specifici del RUP per la fase dell’esecuzione) che al comma 4 prevede che “Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”. Il tenore testuale del detto allegato, nella parte in cui al comma 4 lettera a) dell’art. 8 si riferisce alle prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice, sembra prescindere dall’elemento qualitativo avendo riguardo al solo dato quantitativo tanto per i servizi quanto per le forniture. La superiore disamina, mostra come, a differenza del sistema delineato dal vecchio Codice in cui la disciplina al riguardo era chiara ed univoca nel prevedere (Linee Guida Anac n. 3) che tali figure non potessero coincidere soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità, la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 36/2023 non risulti di facile lettura laddove - come sopra evidenziato – da una parte (art. 8 comma 4 lett. a) dell’All. I.2) sembra disporre che il DEC debba sempre essere nominato per tutti gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice indipendentemente dalla complessità ed importanza delle prestazioni, dall’altra (art. 114 co.8 ed All. II.14 art. 32) ha invece disposto riguardo ai servizi di prescindere dall’importo contrattuale rilevando il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza enucleati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14, e per le forniture di porre in rilievo, invece, il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza solo se tale importo è superiore a 500.000,00 euro. Ciò premesso, si chiede che Codesto Spett.le Ministero voglia fornire il proprio parere in merito ai seguenti quesiti: - se sia legittimo ritenere che la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP sia necessaria: - per i servizi prescindendo dall’importo contrattuale e rilevando il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza enucleati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14 che, nell’individuare puntualmente i servizi di particolare importanza in sede di prima applicazione, non reca una elencazione di carattere tassativo; - per le forniture rilevando, invece, il solo profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza solo se tale importo è superiore a 500.000,00 euro; - ovvero esprimere il proprio avviso in relazione alle ipotesi in cui, secondo la recente disciplina introdotta dal D.lgs. 36/2023 menzionata in premessa, sia obbligatoria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP per i contratti di appalto di servizi e forniture.


QUESITO del 10/05/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Dovendo procedere all'affidamento del servizio di direzione lavori - attualmente effettuato internamente ma viste nuove incombenze gravanti sull ufficio si necessita esternalizzare tale servizio - si chiede se l'importo del servizio in oggetto ai fini della predisposizone della gara di affidamento debba essere computato complessivamente insieme alla progettazione (la somma del servizio di progettazione e direzione lavori complessivamente supera l'importo per l'affidamento diretto. Singolarmente no)