Articolo 113. Requisiti per l’esecuzione dell’appalto.

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 113 riproduce l’attuale articolo 100 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in attuazione dei principi di cui agli articoli 70 della direttiva 24/2014 e 87 della direttiva 25/20...

Commento

NOVITA’ • È stato eliminato un refuso contenuto nell’art. 100 del D.lgs. 50/16 “precisate”, anziché “precisati”. CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE - La SA può richiedere requisiti particolari per l'es...
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Giurisprudenza e Prassi

INDICAZIONE SPECIFICA DELLE CARATTERISTICHE E MODALITA' DI UN SERVIZIO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA (79 -113)

ANAC PARERE 2024

Il principio di equivalenza non può essere invocato nel caso in cui una Stazione appaltante, fin dalla fase di programmazione del suo fabbisogno e di indizione della proceduto, ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità operative, e ritenuta l'unica idonea a soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente.