Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.

(Articolo 45, comma 1)

 

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;

- responsabile unico del progetto;

- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;

- collaboratori del direttore dell'esecuzione

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudo tecnico-amministrativo;

- esecuzione regolare;

- verifica di conformità;

- collaudo statico (ove necessario);

- coordinamento dei flussi informativi. ultimo punto aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024



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Giurisprudenza e Prassi

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: CHIARIMENTI OPERATIVI DALL’ANAC

ANAC COMUNICATO 2025

INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE NOVITÀ INTRODOTTEDAL D.LGS. 209/2024 ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 IN TEMA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - COPERTURA DEGLI ONERI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE (45.7)

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2025

Il quesito posto all’esame della Sezione concerne le modalità di copertura delle spese per l’assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni tecniche – indicate nell’Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023 – qualora la quota dell’importo del 20%, di cui al combinato disposto dei commi 5 e 7, lett. c) dell’art. 45, non risulti sufficiente a finanziare il costo del premio assicurativo. In tema di responsabilità degli agenti pubblici, la norma cardine è l’art. 28 della Costituzione che, da un lato, prevede la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, chiamati a rispondere personalmente – in sede penale, civile e amministrativa – per gli atti compiuti in violazione dei diritti; dall’altro, disciplina il meccanismo di responsabilità solidale dell’Amministrazione, secondo i principi civilistici, estendendo l’obbligo risarcitorio anche allo Stato e agli enti pubblici per i danni causati dai propri agenti. Tutto ciò premesso, è possibile affrontare nel merito il quesito sottoposto dall’ente. Occorre specificare, a tal proposito, che la richiesta di parere sottoposta all’attenzione di questa Sezione, sebbene apparentemente formulata con l’intento di assumere determinazioni concrete inerenti ad una situazione specifica, viene analizzato nel merito nel rispetto dei parametri della generalità e dell’astrattezza, illustrando la sollecitata interpretazione dell’art. 45 d.lgs. n. 36/2023, sulla base del solo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Orbene, l’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, infatti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale - specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5 - in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento (comma 2).

Tali risorse finanziarie, relative a ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, sono ripartite, per l’80 per cento, a favore del RUP e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori (comma 3); per il 20 per cento – eventualmente incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive, dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e, comunque, ad eccezione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - invece, a favore delle finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Il comma 7, lett. c), in particolare, prevede che “una parte” delle risorse di cui al comma 5 (cioè, una parte del 20%) debba essere utilizzata, “in ogni caso”, per “per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”.

Sussiste, quindi, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante, a beneficio dei dipendenti che svolgono le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/05/2025 - INCENTIVI TECNICI PER L'ATTIVITA DEL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (45.2 - I.10)

In merito al Vs. parere n.3233 del 27/02/2025 in base al quale si ammette, ai sensi dell'art. 45 c.3, l'incentivazione per lo svolgimento di attività di collaborazione con il RUP e i soggetti che svolgono funzioni tecniche incentivabili di cui al comma 2 dell'art.45, si chiede un parere di ammissibilità in merito alla corresponsione dell'incentivazione per lo svolgimento di attività di "collaboratore amministrativo" in favore di soggetti che svolgono attività di libera professione quali il direttore dei lavori esterno remunerato con parcella professionale. Questo in quanto dal combinato disposto di cui al comma 2 e 3 dell'art.15 si ricava che l'attività di collaborazione incentivabile è solo quella svolta in favore di altri dipendenti pubblici che svolgono le attività tecniche incentivabili indicate nell'allegato I.10.


QUESITO del 21/06/2024 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE

Premesso che in materia di progettazione di servizi e forniture l'art. 45 comma 12 del D.lgs 36/2023 stabilisce che la stessa è predisposta in un unico livello dalle Stazioni Appaltanti "mediante propri dipendenti in servizio", si chiede di conoscere se, ai fini dell'adozione dei criteri per l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023, sia possibile prevedere per le attività di progettazione di servizi e forniture una quota incentivante in favore del personale interessato alla progettazione, attesa la tassatività dell'elenco delle attività incentivabili di cui all'allegato I.10, in cui non compare tale specifica voce.