Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte.
(Articolo 54, comma 2)
Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.
METODO A
1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.
METODO B
1) La soglia di anomalia è determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):
1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.
2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte “non-anomale”. Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l’impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell’impresa aggiudicataria (c.d. “metodo del secondo prezzo”). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall’aggiudicataria.
Descrizione del metodo del “secondo prezzo”: una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d’asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come s1 > s2 >…> sN: vince l’impresa con sconto pari a s1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s2. Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se s1 = s2), allora l’impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.
METODO C
1) L’applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell’invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d’asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all’esigenza di selezionare un’offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un’offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.
2) La soglia di anomalia è determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a) ;
e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):
1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari.
3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l’effettiva anomalia in contraddittorio.
TABELLA A
Tipologia lavori (categoria e classe dimensionale) | Distribuzione ribassi di aggiudicazione (in %) | ||||||
50° pct | 60° pct | 70° pct | 80° pct | 90° pct | 95° pct | 99° pct | |
OG1 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 23,791 | 26,690 | 29,055 | 32,000 | 36,380 | 40,020 | 50,130 |
150k-1mln | 25,531 | 27,850 | 29,950 | 32,550 | 36,574 | 40,103 | 52,000 |
1mln-EU | 22,320 | 25,353 | 27,531 | 29,056 | 32,853 | 40,000 | 55,216 |
OG2 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 23,946 | 26,176 | 28,560 | 31,183 | 36,010 | 40,000 | 50,525 |
150k-1mln | 24,666 | 26,810 | 28,380 | 30,511 | 34,544 | 38,380 | 51,030 |
1mln-EU | 23,348 | 25,371 | 28,120 | 32,292 | 36,070 | 40,334 | 47,999 |
OG3 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 19,775 | 23,000 | 26,120 | 29,991 | 34,484 | 38,200 | 45,580 |
150k-1mln | 21,880 | 24,793 | 27,923 | 31,923 | 35,473 | 39,722 | 47,100 |
1mln-EU | 25,956 | 28,377 | 30,420 | 33,664 | 40,000 | 42,425 | 56,990 |
OG6 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 20,120 | 24,060 | 27,850 | 31,550 | 35,999 | 38,921 | 49,990 |
150k-1mln | 21,365 | 24,302 | 26,929 | 31,100 | 34,222 | 37,590 | 41,779 |
1mln-EU (*) | 21,365 | 24,302 | 26,929 | 31,100 | 34,222 | 37,590 | 41,779 |
OG7 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 16,172 | 20,116 | 23,554 | 28,160 | 33,824 | 37,410 | 52,250 |
150k-1mln | 20,064 | 22,757 | 25,090 | 30,011 | 34,625 | 42,110 | 52,800 |
1mln-EU (*) | 20,064 | 22,757 | 25,090 | 30,011 | 34,625 | 42,110 | 52,800 |
OG8 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 18,510 | 21,791 | 25,610 | 30,635 | 36,000 | 39,800 | 48,970 |
150k-1mln | 19,135 | 22,064 | 25,555 | 29,560 | 35,000 | 39,435 | 50,570 |
1mln-EU (*) | 19,135 | 22,064 | 25,555 | 29,560 | 35,000 | 39,435 | 50,570 |
OG9 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 24,673 | 27,379 | 31,000 | 36,448 | 49,160 | 50,000 | 75,260 |
150k-1mln | 26,400 | 29,998 | 33,270 | 35,200 | 39,000 | 43,770 | 54,500 |
1mln-EU (*) | 26,400 | 29,998 | 33,270 | 35,200 | 39,000 | 43,770 | 54,500 |
OG10 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 26,258 | 30,270 | 32,498 | 35,530 | 40,060 | 44,000 | 57,000 |
150k-1mln | 27,278 | 29,860 | 32,232 | 34,555 | 38,000 | 41,500 | 51,880 |
1mln-EU (*) | 27,278 | 29,860 | 32,232 | 34,555 | 38,000 | 41,500 | 51,880 |
OG11 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 23,695 | 26,570 | 29,880 | 33,185 | 37,253 | 41,000 | 54,000 |
150k-1mln | 27,121 | 28,813 | 31,027 | 34,577 | 37,560 | 41,148 | 48,730 |
1mln-EU (*) | 27,121 | 28,813 | 31,027 | 34,577 | 37,560 | 41,148 | 48,730 |
OG12 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 27,351 | 30,630 | 34,060 | 38,000 | 43,889 | 52,360 | 62,000 |
150k-1mln | 29,079 | 30,330 | 33,210 | 36,486 | 45,400 | 51,500 | 62,629 |
1mln-EU (*) | 29,079 | 30,330 | 33,210 | 36,486 | 45,400 | 51,500 | 62,629 |
OG13 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 13,700 | 18,550 | 22,850 | 26,880 | 32,198 | 35,831 | 45,200 |
150k-1mln | 20,265 | 24,440 | 27,422 | 31,890 | 36,120 | 40,150 | 57,827 |
1mln-EU (*) | 20,265 | 24,440 | 27,422 | 31,890 | 36,120 | 40,150 | 57,827 |
OS3 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 26,346 | 28,810 | 32,033 | 34,900 | 40,000 | 48,100 | 99,990 |
150k-1mln | 28,293 | 30,100 | 33,330 | 36,400 | 44,500 | 53,050 | 75,500 |
1mln-EU (*) | 28,293 | 30,100 | 33,330 | 36,400 | 44,500 | 53,050 | 75,500 |
OS4 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 22,395 | 25,738 | 28,750 | 37,860 | 45,290 | 49,200 | 67,710 |
150k-1mln | 30,165 | 33,070 | 37,770 | 39,920 | 45,000 | 48,796 | 51,500 |
1mln-EU (*) | 30,165 | 33,070 | 37,770 | 39,920 | 45,000 | 48,796 | 51,500 |
OS6 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 21,150 | 24,760 | 27,300 | 31,000 | 35,377 | 39,920 | 46,000 |
150k-1mln | 24,745 | 27,311 | 29,422 | 32,320 | 36,100 | 41,370 | 49,190 |
1mln-EU (*) | 24,745 | 27,311 | 29,422 | 32,320 | 36,100 | 41,370 | 49,190 |
OS7 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 23,370 | 26,660 | 30,016 | 32,150 | 38,752 | 46,000 | 77,850 |
150k-1mln | 27,365 | 29,650 | 31,637 | 35,000 | 45,000 | 52,160 | 60,000 |
1mln-EU (*) | 27,365 | 29,650 | 31,637 | 35,000 | 45,000 | 52,160 | 60,000 |
OS10 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 29,856 | 34,948 | 37,500 | 42,345 | 48,951 | 53,200 | 57,999 |
150k-1mln | 33,817 | 37,816 | 40,169 | 43,375 | 51,987 | 65,129 | 73,730 |
1mln-EU (*) | 33,817 | 37,816 | 40,169 | 43,375 | 51,987 | 65,129 | 73,730 |
OS12 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 25,635 | 28,750 | 32,120 | 34,561 | 38,826 | 42,807 | 50,617 |
150k-1mln | 30,496 | 32,397 | 33,515 | 34,935 | 39,894 | 46,136 | 55,648 |
1mln-EU (*) | 30,496 | 32,397 | 33,515 | 34,935 | 39,894 | 46,136 | 55,648 |
OS18 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 15,075 | 18,608 | 21,659 | 26,404 | 30,134 | 33,330 | 43,950 |
150k-1mln | 16,680 | 19,500 | 23,230 | 26,490 | 28,950 | 31,372 | 43,000 |
1mln-EU (*) | 16,680 | 19,500 | 23,230 | 26,490 | 28,950 | 31,372 | 43,000 |
OS21 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 21,180 | 25,090 | 28,347 | 33,120 | 39,000 | 44,585 | 54,220 |
150k-1mln | 24,680 | 27,330 | 29,877 | 32,334 | 35,420 | 38,812 | 45,600 |
1mln-EU (*) | 24,680 | 27,330 | 29,877 | 32,334 | 35,420 | 38,812 | 45,600 |
OS24 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 23,050 | 27,100 | 30,180 | 33,750 | 38,500 | 43,000 | 53,230 |
150k-1mln | 24,892 | 27,205 | 29,710 | 32,494 | 35,520 | 39,751 | 50,000 |
1mln-EU (*) | 24,892 | 27,205 | 29,710 | 32,494 | 35,520 | 39,751 | 50,000 |
OS28 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 23,275 | 26,010 | 28,880 | 32,500 | 36,000 | 42,150 | 53,500 |
150k-1mln | 27,140 | 29,887 | 31,990 | 35,000 | 40,886 | 46,552 | 59,510 |
1mln-EU (*) | 27,140 | 29,887 | 31,990 | 35,000 | 40,886 | 46,552 | 59,510 |
OS30 |
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Dimensione lavori |
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<150k | 26,310 | 28,371 | 30,373 | 33,330 | 37,800 | 41,610 | 54,600 |
150k-1mln | 28,254 | 29,616 | 31,980 | 35,117 | 40,222 | 44,280 | 58,430 |
1mln-EU (*) | 28,254 | 29,616 | 31,980 | 35,117 | 40,222 | 44,280 | 58,430 |
Altro |
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Dimensione lavori |
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<150k | 21,374 | 25,688 | 29,970 | 33,382 | 38,990 | 44,880 | 61,000 |
150k-1mln | 24,730 | 27,699 | 31,120 | 33,670 | 37,566 | 42,920 | 56,160 |
1mln-EU | 20,500 | 25,120 | 27,150 | 31,870 | 37,260 | 43,294 | 49,170 |
Nota: la tabella contiene i valori di riferimento tra cui le stazioni appaltanti possono scegliere lo sconto di riferimento nell’applicazione del Metodo C. La Tabella A contiene alcuni percentili della distribuzione dei ribassi di aggiudicazione basati sullo storico di gare associate a esecuzione dei lavori non patologica, segnatamente, con aumenti dei costi di esecuzione non eccedenti il 25 per cento e dei tempi di esecuzione non eccedenti il 200 per cento. La scelta di percentili più alti è particolarmente adeguata per quei contratti in cui il prezzo sia elemento fondamentale; la scelta di percentili più bassi è indicata dove la stazione appaltante ritenga preponderante l’interesse di limitare rischi nella fase di esecuzione. Per i lavori la cui categoria OG o OS prevalente appaia tra quelle riportate in tabella, la stazione appaltante fa riferimento alla riga corrispondente alla classe di importo dove ricada la base d’asta: minore di 150.000,00 euro (<150k); tra 150.000,00 euro e 1 milione di euro (150k-1mln); maggiore o uguale a 1 milione di euro (1mln-EU). Per tutte le altre tipologie di appalto al di fuori dei lavori con categoria prevalente indicata in tabella, vale la voce “Altro” che appare alla fine della tabella.
Le righe della tabella che presentano il simbolo (*) sono state stimate ripetendo i valori relativi alla classe di importo immediatamente più piccola in quanto il numero di osservazioni disponibili per effettuare il calcolo dei percentili è inferiore a cento osservazioni.
Giurisprudenza e Prassi
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OFFERTE CHE EGUAGLIANO LA SOGLIA DI ANOMALIA - VANNO ESCLUSE IN CONTINUITA' CON LA PRECEDENTE DISCIPLINA NORMATIVA (54 - II.2)
La questione sottoposta in primo grado al Tribunale e qui riproposta, come rileva l’appellante, era ed è fondamentalmente la seguente e, cioè, se, in applicazione del d. lgs. n. 36 del 2023, debba essere escluso o meno l’operatore economico che ha offerto un ribasso coincidente con la soglia di anomalia calcolata dalla stazione appaltante.
Certamente, il punto 3 del metodo A dell’allegato II.2 al codice dei contratti pubblici sconta una infelice formulazione letterale, frutto di una evidente svista legislativa e di un difettoso coordinamento con le precedenti previsioni dei punti 1 e 2, allorché prevede, come si è accennato, che «tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi» e non, come invece prevedeva l’art. 97, comma 8, dell’abrogato codice dei contratti pubblici, che anche gli sconti pari a detta soglia sono automaticamente esclusi.
Ma che si tratti di una svista – alla quale porre rimedio opportunamente in un futuro intervento correttivo da parte del legislatore – non è dimostrato solo dalla considerazione, pur rilevante, che il nuovo codice dei contratti pubblici ha inteso porsi in linea di ininterrotta, perfetta e totale continuità con quello precedente, sicuramente quanto alla conferma del metodo del c.d. taglio delle ali – v., sul punto, anche Ad. plen., 19 settembre 2017, n. 5 in riferimento all’analogo metodo di cui al d. lgs. n. 163 del 2006 – (ora metodo A dell’allegato II.2) per la determinazione della soglia, come si evince dalla Relazione di accompagnamento agli articoli e agli allegati di questo Consiglio di Stato, secondo cui tale metodo «replica esattamente il metodo introdotto, all’art. 97, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla lett. u), n. 1), dell’art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55 del 2019» perché «esso permette alle stazioni appaltanti di ricorrere ad un metodo da loro già ampiamente utilizzato e, quindi, riduce le complessità di adeguarsi nell’immediato a sistemi potenzialmente più efficaci, ma anche più complessi quali quelli dei due metodi presentati di seguito come Metodo B e Metodo C» .
A confortare l’assunto che si tratti di una svista depone soprattutto la considerazione logica che la soglia di anomalia determinata in base a tale metodo, calcolata appunto attraverso l’operazione matematica dell’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte rispettivamente di maggior ribasso e di minor ribasso, comporta che lo sconto pari a tale soglia sia, appunto, esso stesso anomalo e passibile di immediata esclusione, a differenza del metodo B, dove invece vale il contrario (v. punto 2), in quanto tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia determinata in base a tale ultimo metodo sono, al contrario, non anomali.
Quanto al metodo C, infine, la previsione di cui al punto 3 per la quale solo gli sconti superiori alla soglia determinata sono esclusi si spiega, ancora una volta, con la peculiarità di tale metodo, derivante dall’esperienza internazionale con metodi simili, in ragione del quale, come bene illustra la citata Relazione agli articoli e agli allegati (p. 84), la stazione appaltante «applica una componente randomica allo sconto di riferimento per definire la soglia di anomalia» e «lo sconto maggiore tra quelli non superiori a tale soglia vince», non senza precisare che «questa componente randomica implica che nel Metodo C tutte le offerte possano essere indicate come anomale; in questo caso si deve ricorrere alla valutazione in contraddittorio e non al nuovo espletamento della gara».
È dunque illogico, e contraddittorio con le stesse previsioni di cui ai punti 1 e 2 del metodo A secondo cui «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata», che l’offerta recante uno sconto pari alla soglia non sia esclusa in quanto, lo si ripete, la soglia fissata in base al metodo è proprio il limite iniziale o, se così può dirsi, la porta varcata la quale ha inizio l’anomalia e ciò si evince chiaramente dalla tabella esemplificativa contenuta nella citata Relazione (p. 85), recante “Esito della gara secondo i diversi metodi”, la quale mostra che l’offerta L, che ha presentato uno sconto pari alla soglia di anomalia determinata – nel caso preso ad esempio dalla Relazione – nel 13%, è esclusa.
L’interpretazione sostenuta dall’odierna appellante, che pure invoca il dato letterale del punto 3 del metodo A dell’allegato 2.II, si scontra sul piano dell’interpretazione sistematica con le considerazioni, di cui si è detto, che inducono alla sicura reiezione del motivo.
Come hanno rilevato l’ANAC nel citato parere di cui alla delibera n. 536 del 21 novembre 2023 e le prime pronunce dei Tribunali amministrativi regionali che hanno affrontato la questione, infatti, un’interpretazione sistematica della normativa non induce a rintracciare la volontà del legislatore di compiere un’inversione di tendenza nelle modalità applicative dell’istituto ma, al contrario, come sottolineato più volte nella Relazione di accompagnamento al codice, si coglie l’intento di salvaguardare la continuità con la previgente normativa.
A tacer d’altro, ciò risulta immediatamente evidente dall’esempio sopra citato al § 8.7. e inserito, “a titolo illustrativo”, in chiusura della trattazione della Relazione stessa, che esclude dalla procedura un’offerta caratterizzata da un ribasso (il 13%) esattamente pari alla soglia di anomalia calcolata partendo da tutte le offerte e che, a ben guardare, risulta assolutamente in linea con quanto sin qui si è detto nella precedente ricostruzione della genesi e delle ragioni che hanno portato alla riproposizione, anche nel nuovo testo normativo, del criterio di cui al metodo A dell’Allegato II.2, che non risulta per nulla caratterizzato dal requisito della novità, ma che costituisce una sostanziale riproposizione dell’analogo criterio previsto dalla normativa abrogata.
ESCLUSIONE OFFERTE ANOMALE - METODO "A" - CONTINUITA' TRA VECCHIO E NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (54.1)
La previsione di cui al punto 2 del metodo A non ha, per questo Collegio, alcun senso nell’ambito del segmento preliminare relativo alla determinazione della soglia di anomalia, ma deve essere necessariamente riferita al successivo segmento dell’esclusione delle offerte anomale, così venendo ad evidenziare un contrasto evidente con la successiva previsione del punto 3 che non può che essere risolto attraverso il ricorso ad un criterio interpretativo che non può che essere diverso da quello puramente letterale (che già ha però evidenziato un contesto generale caratterizzato da una certa imprecisione di formulazione).
A questo proposito, risulta quindi decisiva un’interpretazione sistematica tesa a ricercare la reale volontà di chi ha approvato il testo normativo, ovvero un’analisi condotta sull’unico testo a nostra disposizione, costituito dalla Relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento allo schema definitivo di quello che diverrà il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che, nella parte relativa all’art. 54 ed all’Allegato II.2 (si veda, al proposito, l’utile selezione delle parti di interesse di cui al doc. n. 6 del deposito della ricorrente), evidenzia una serie di argomentazioni che risultano decisive per la risoluzione della problematica.
Con tutta evidenza, si tratta, infatti, di un testo che opera una decisa opzione per la tesi proposta dalla ricorrente (ovvero, per la necessità di escludere dalla procedura anche le offerte esattamente pari alla soglia di anomalia) che risulta immediatamemte evidente dall’esempio inserito, “a titolo illustrativo”, in chiusura della trattazione ,che esclude dalla procedura un’offerta caratterizzata da un ribasso (il 13%) esattamente pari alla soglia di anomalia calcolata partendo da tutte le offerte (ulteriore smentita della tesi della Stazione appaltante e della controinteressata già sopra richiamata) e che, a ben guardare, risulta assolutamente in linea con quanto rilevato nella precedente ricostruzione della genesi e delle ragioni che hanno portato alla riproposizione, anche nel nuovo testo normativo, del criterio di cui al metodo A dell’Allegato II.2, che non risulta per nulla caratterizzato dal requisito della novità, ma che costituisce una sostanziale riproposizione dell’analogo criterio previsto dalla normativa abrogata.
A questo proposito, la Relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice evidenzia, infatti, come il criterio in questione non sia altro che la “replica esatta” del criterio previsto dall’art. 97, commi 2 e 2-bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (previgente codice dei contratti pubblici), nel testo originario (in questo caso solo con riferimento al comma 2) e nel testo modificato dall’art. 1, 20° comma, lett. u), n. 1) del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in l. 14 giugno 2019, n. 55 (che ha inserito anche il comma 2-bis); una replica esatta che non è per nulla casuale, ma costituisce espressione della “scelta di mantenere la possibilità di ricorrere a questo metodo… (in un contesto teso essenzialmente a permettere) alle stazioni appaltanti di ricorrere ad un metodo da loro già ampiamente utilizzato e, quindi, …(di ridurre) le complessità di adeguarsi nell’immediato a sistemi potenzialmente più efficaci”, come quelli di cui ai metodi B e C dell’Allegato II.2.
A questo proposito, l’esame del testo originario del comma 2 dell’art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dei commi 2 e 2-bis nel testo derivante dalle modificazioni disposte dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in l. 14 giugno 2019, n. 55 evidenzia contenuti evidentemente e letteralmente sovrapponibili a quelli oggi riproposti dal metodo A dell’Allegato II.2 al nuovo codice dei contratti pubblici; in particolare, assolutamente sovrapponibile risulta il riferimento alla necessità che “la congruità delle offerte ..(sia) valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata” che già all’origine evidenziava quell’imperfezione di formulazione che ha permesso alle difese della Stazione appaltante e della controinteressata di articolare l’interpretazione letterale sopra confutata, ma non ha impedito alla giurisprudenza di concludere, sia pure come obiter dictum ed in contesti differenti da quello che ci occupa, per la necessità di escludere dalla procedura le offerte caratterizzate da “un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 3 marzo 2023, n. 224; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 ottobre 2021, n. 10278).
Del resto, si tratta di una logica di sostanziale continuità tra i testi normativi che non è per nulla scalfita dall’obiezione delle resistenti in ordine al mancato richiamo, nella Relazione di accompagnamento al Codice, della previsione di cui al comma 8 dell’art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che ulteriormente prevedeva “l’esclusione automatica dalla gara delle offerte …(caratterizzate da) una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter”; contrariamente a quanto affermato dalle resistenti, la necessità di escludere dalla procedure le offerte caratterizzate da una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia era già prevista (anche se con quel certo grado di improprietà già rilevato) dai commi 2 e 2-bis dell’art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la ratio della successiva previsione riproduttiva del comma 8 deve essere riportata al richiamo della necessità, per la stazione appaltante, di prevedere nel bando l’esclusione automatica e nell’estensione della previsione escludente anche alla modalità di calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2-ter della disposizione (effettivamente non caratterizzata dalla disciplina articolata di cui ai commi precedenti dell’art. 97).
Dall’esame della Relazione al Codice emerge pertanto, con riferimento al criterio A dell’Allegato II.2, quella sostanziale logica di continuità con la strutturazione precedente che ha indotto l’A.N.A.C. a concludere, nel parere di precontenzioso 21 novembre 2023, n. 536 (doc. n. 7 del deposito della ricorrente), per la tesi sopra richiamata, sulla base di “un’interpretazione sistematica della normativa (che) non induce a rintracciare la volontà del legislatore di compiere un’inversione di tendenza nelle modalità applicative dell’istituto ma al contrario, come sottolineato più volte nella relazione di accompagnamento, …(risulta caratterizzata dall’)intento di salvaguardare la continuità con la previgente normativa”.
Diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, risulta pertanto dirimente non tanto il richiamo operato nella Relazione di accompagnamento al Codice della previsione di cui all’art. 1, 3° comma ult. periodo del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120 (che pure richiamava ulteriormente il meccanismo di esclusione automatica già previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quanto il richiamo della disciplina dell’abrogato codice dei contratti pubblici (e delle successive modificazioni), in una logica di continuità con la normativa previgente e tesa a salvaguardare la possibilità, per le Stazioni appaltanti di “ricorrere ad un metodo da loro già ampiamente utilizzato” e caratterizzato da minore complessità rispetto ai metodi B e C dell’Allegato II.2.
In questa logica, il riferimento alla “necessità di interpretare sistematicamente la previsione di cui alla lettera A dell’Allegato II.2 al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (che, a prima vista, evidenzia due previsioni improntate a contrastanti principi) in termini omogenei con le successive previsioni di cui alle lettere B e C dell’Allegato citato (che risultano inequivocabilmente orientate per la necessità di escludere le sole offerte caratterizzate da un ribasso superiore alla soglia di anomalia)” cui all’ordinanza cautelare della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 23 febbraio 2024, n. 120) non ha più evidentemente alcun senso, risultando documentato, al contrario, come la voluntas legis non fosse per nulla quella di uniformare metodi diversi, ma, al contrario, quella di mantenere un criterio preesistente e già “sperimentato” dalle Stazioni appaltanti, che può essere diverso ed improntato a criteri differenti da quelli previsti dai successivi metodi B e C dell’Allegato II.2.
In sostanziale accordo con la soluzione che sembra emergere in giurisprudenza (a questo proposito, si veda la recentissima sentenza in forma abbreviata T.A.R. Piemonte, sez. I, 26 aprile 2024, n. 409), ne discende la necessità, per quello che riguarda l’interpretazione della previsione di cui alla lettera A dell’Allegato II.2 al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, di dare applicazione alla previsione di esclusione di cui al punto 2 che risulta in linea con le precedenti formulazioni dell’istituto, piuttosto che alla previsione di cui al punto 3 (che probabilmente costituisce un puro refuso).
L’azione di annullamento proposta con il ricorso deve pertanto essere accolta e deve pertanto essere disposto l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente necessità di escludere l’offerta della controinteressata dalla procedura e di aggiudicare la gara alla ricorrente.
CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA: SI ESCLUDONO LE SOLE OFFERTE CON RIBASSO SUPERIORE ALLA SOGLIA (II.2)
L’unico motivo di ricorso risulta prima facie infondato alla luce della necessità di interpretare sistematicamente la previsione di cui alla lettera A dell’Allegato II.2 al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (che, a prima vista, evidenzia due previsioni improntate a contrastanti principi) in termini omogenei con le successive previsioni di cui alle lettere B e C dell’Allegato citato, che risultano inequivocabilmente orientate per la necessità di escludere le sole offerte caratterizzate da un ribasso superiore alla soglia di anomalia.
RIBASSO CHE EGUAGLIA LA SOGLIA DI ANOMALIA - COMPORTA L'ESCLUSIONE (54.2 e II.2)
Nel procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale secondo il metodo di calcolo di cui alla lett. A) All.II.2 richiamato dall'art. 54 D.lgs.36/2023, l'offerta che presenta un ribasso pari alla soglia di anomalia deve essere esclusa.