Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. comma abrogato dal DLgs 97/2016
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Giurisprudenza e Prassi

INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE – DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE OSTATIVE ASSUNZIONE INCARICO

ANAC DELIBERA 2019

Rientra nella discrezionalità di ogni singola amministrazione l’individuazione delle misure organizzative per la presentazione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi ex artt. 15, co. 2 del d.lgs. 33/2013 e 53, co. 14, del d.lgs. 165/2001 ritenute più consone per evitare situazioni di conflitto di interessi e per verificarne la sopravvenienza in sede di attribuzione e/o rinnovo di incarichi a soggetti esterni.

E’ raccomandato che i liberi professionisti che ricevono incarichi di patrocinio legale da parte dell’amministrazione presentino una dichiarazione di insussistenza di cause ostative all’assunzione del primo incarico, da aggiornare ove siano intervenuti fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi.

In ogni caso è onere dell’amministrazione individuare nel PTPC specifiche misure per verificare l’insussistenza di tali situazioni di conflitto di interessi;

La presentazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi è raccomandata anche con conferimento agli incarichi esterni “semplici” (deposito atti e/o delegazioni alla presenza in udienza).

OMESSA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - SANZIONI

ANAC DELIBERA 2019

Delibera

•che la sanzione di cui all’art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati inerenti gli incarichi di collaborazione o consulenza, ha natura disciplinare in quanto irrogata all’esito di procedimento disciplinare, come espressamente stabilito dal medesimo comma 3;

•che il sistema di vigilanza posto dal d.lgs. 33/2013 è fondato sia sul potere di accertamento da parte dell’ANAC delle violazioni degli obblighi di pubblicazione, potere ad essa attribuito dall’art. 45 del d.lgs. 33/2013, sia sull’autonomo potere di verifica, accertamento e segnalazione delle violazioni da parte del RPCT di ogni pubblica amministrazione, in virtù di quanto disposto dall’art. 43 del medesimo decreto;

•che, ai sensi dell’art. 45, del d.lgs. 33/2013, l’Autorità accerta l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione dei dati e documenti mancanti, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

•che, in attuazione di quanto disposto dal predetto art. 45 del d.lgs. 33/2013, pur rimanendo in capo ad ANAC il potere di accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di pubblicazione del medesimo decreto, laddove il RPCT di una amministrazione riscontri l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sugli incarichi di consulenza o collaborazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, spetta alla singola amministrazione individuare e irrogare la sanzione disciplinare prevista dallo stesso art. 15, co. 3;

•che non si possa procedere all’applicazione “in via analogico-estensiva” dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 ai procedimenti di irrogazione della sanzione per la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Deve, quindi, escludersi la competenza dell’ANAC ad irrogare la sanzione prevista all’art. 15, co. 3 del d.lgs. 33/2013, tenuto conto che le violazioni e le relative sanzioni contenute all’art. 47 si riferiscono a fattispecie di inadempimento tipizzate, in cui non è inclusa la violazione delle misure di trasparenza contenute all’art. 15;

•che le amministrazioni, nell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 15, co. 3 del d.lgs. 33/2013, non possano fare riferimento ai criteri della legge 24 novembre 1981, n. 689

recante «Modifiche al sistema penale» in quanto, per espressa previsione dell’art. 12, essa non si applica ai procedimenti di natura disciplinare.

Oggetto: natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013

OBBLIGHI PUBBLICAZIONE –ENTI IN LIQUIDAZIONE

ANAC DELIBERA 2019

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza : gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione”.

Con riferimento a questa disposizione, l’Autorità ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016 (§ 5.1. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), prevedendo che “Con la modifica apportata dall’art 14 della legge 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. Tenuto conto dell’eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l’Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [..] di componenti del Collegio dei revisori dei conti”.

Ebbene, tenuto conto che a) le funzioni svolte dal Comitato di Sorveglianza sono di tipo analogo a quelle svolte dal Collegio dei revisori dei conti - trattandosi per lo più di funzioni di controllo- ; b) che i componenti del Comitato di Sorveglianza sono gli stessi del Collegio dei revisori dei conti, designati tra “soggetti esterni a qualsiasi titolo” all’Ente; c) l’Autorità ha già ricondotto tra gli incarichi di collaborazione e consulenza ex art. 15 d.lgs. 33/2013, di cui assicurare la pubblicazione, quelli dei revisori dei conti, si può ritenere che l’incarico all’interno del Comitato di Sorveglianza possa essere qualificato come incarico di consulenza e collaborazione, i cui dati, quindi, sono da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013.

Oggetto: obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013 al Comitato di Sorveglianza dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (CRI) posto in liquidazione coatta amministrativa.