Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza Cort. Cost n.20 del 21/2/2019

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
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Giurisprudenza e Prassi

REGOLAMENTO POTERE SANZIONATORIO ANAC - REVISIONE

ANAC DELIBERA 2023

Revisione del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97” del 16 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016 e s.m.i

MILLE PROROGHE 2020 – OBBLIGHI TRASPARENZA - PROPOSTE DI MODIFICA

ANAC ATTO DI SEGNALAZIONE 2020

In una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità nazionale anticorruzione ha chiesto di apportare alcune modifiche al cd. decreto Milleproroghe, attualmente all’esame della Camera dei deputati, in materia di obblighi di trasparenza. Nello specifico, l’Anac ha chiesto di correggere “imprecisioni e incoerenze che potrebbero dar luogo a notevoli criticità e dubbi interpretativi”, formulando apposite proposte di modifica.

ANAC – ATTIVITA’ DI VIGILANZA - DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI

ANAC DELIBERA 2019

Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell’avvio dell’attività di vigilanza da parte dell’ANAC sull’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - dati reddituali e patrimoniali - con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti.

Sospensione dell’efficacia della delibera ANAC n. 586/2019, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013, ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa fino alla definizione nel merito del giudizio promosso da due dirigenti sanitari titolari di struttura complessa (ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019).

INCARICHI PUBBLICI ED EMOLUMENTI - PUBBLICITA'

ANAC DELIBERA 2019

Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

OBBLIGO TRASPARENZA PER ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ANAC DELIBERA 2019

Diversamente da quanto assunto dall’Assemblea regionale siciliana che si ritiene sottratta agli obblighi di pubblicazione posti dalla normativa statale in virtù dell’autonomia riconosciutale dal richiamato art. 4 dello Statuto speciale, autonomia valutata, dalla stessa ARS, equiparabile a quella che l’art. 64 della Costituzione attribuisce alle Camere, il Consiglio di Stato ha precisato che all’ARS non può attribuirsi la stessa posizione costituzionale delle Camere, così come al potere regolamentare ad essa conferito dall’art. 4 dello Statuto siciliano, non può riconoscersi la stessa sfera di effetti che si attribuiscono al potere regolamentare che a ciascuna delle due Camere deriva dall’art. 64 della Costituzione.

Conclude, quindi, il Consiglio di Stato che, per le considerazioni svolte, l’Assemblea regionale siciliana è assoggettata agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alla vigilanza dell’ANAC.

Oggetto: Obblighi di trasparenza del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 applicabili all’Assemblea regionale siciliana

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2019

Va dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DELL’8 MARZO 2017 N. 241 “LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELL’ART. 14 DEL D. LGS. 33/2013

ANAC COMUNICATO 2018

Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013.

ART. 14 D.LGS. 33/2013 - INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE

ANAC DELIBERA 2017

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016.