Art. 51 Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

Limitazione dei mandati

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non é, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. É consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Condividi questo contenuto: