Art. 43 Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

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Giurisprudenza e Prassi

DIRITTO DI ACCESSO EX ART. 43, COMMA 2, TUEL - NON PUÒ ESTENDERSI ANCHE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN FORMA MINORITARIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Il diritto di accesso contemplato dall’art. 43, comma 2, del D. Lgs. N. 267 del 2000 non può estendersi anche alle società partecipate (dal Comune) in forma minoritaria, tanto più quando tali società non svolgano attività di gestione di servizi pubblici (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 200): del resto la norma in questione espressamente prevede il diritto di accesso in relazione alle attività delle aziende comunali ed enti dipendenti, situazione che non è predicabile nel caso di specie giacché la società non può ritenersi “dipendente” dalla Regione, dal momento che quest’ultima non possiede una partecipazione maggioritaria e non svolge un servizio pubblico (circostanza di fatto che non è stata neppure contestata), così che in definitiva l’accesso richiesto non può trovare giustificazione in relazione alla pretesa cura dell’interesse pubblico connesso al mandato conferito e cioè ai fini del controllo del comportamento complessivo dell’ente (in funzione dell’interesse pubblico da perseguire).

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI - CORRISPONDENZA INTERCORSA CON LA CORTE DEI CONTI - DINIEGO - ILLEGITTIMITÀ

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2017

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, i consiglieri comunali vantano un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525).

In tal senso, va anche evidenziato che:

a) dalla locuzione ‘utili’, contenuto nell’articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (cfr. C.d.S, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879);

b) il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio (C.d.S, sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829) (T.a.r. Basilicata, I, 18.1.2016, n. 36). Nel caso in esame, peraltro, la corte dei Conti non aveva in alcun modo segnalato il carattere riservato degli atti in parola.

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – CONSIGLIERI COMUNALI

TAR EMILIA BO SENTENZA 2013

In base all’art. 43 del T.U.E.L. e allo Statuto Comunale il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo.

Si tratta evidentemente di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990 relativa all’accesso del privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti locali e delle disposizioni dei singoli statuti.

Nel caso in esame appare pertanto legittima in linea di principio la richiesta dell’interessato volta alla conoscenza degli atti e della documentazione, concernenti il “Progetto A. per gli anni 2010 e 2011 al fine di tutelare, in via generale, i diritti derivanti dalla propria posizione di consigliere comunale e piu' in particolare di consentire la piena conoscenza di elementi e di informazioni utili all’espletamento del mandato.

Quanto al contenuto della richiesta essa va pero' limitata al rendiconto delle entrate e delle uscite connesse ai “Progetti” sopra indicati e cioè in sostanza al libro giornale dell’impresa per la parte attinente le operazioni compiute in tale settore di attivita' e quindi va respinta per cio' che riguarda tutte le fatture emesse, stante l’estrema genericita' di tale formulazione .

CONSIGLIERI COMUNALI - ACCESSO AL PEF

TAR VENETO SENTENZA 2011

Se è vero che i consiglieri comunali hanno diritto di accedere a tutti gli atti che possano essere di utilita' all'espletamento del loro mandato, è altresi' vero che tale diritto - che nel caso di specie non è stato negato, ma soltanto differito ad un momento successivo alla pubblicazione del bando di gara – non puo' estendersi fino al punto di pregiudicare gli interessi dell’Amministrazione e degli stessi partecipanti (e, in particolare, del promotore) alla successiva gara ad evidenza pubblica per la realizzazione del progetto dichiarato di pubblico interesse nell’ambito di un procedimento di project financing, ove il PEF costituisce il parametro fondamentale per l’individuazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa; che la divulgazione del PEF ai consiglieri comunali altererebbe certamente la “par condicio” tra i concorrenti, atteso che la segretezza delle offerte è elemento fondamentale per la trasparenza e per la regolarita' della gara, come peraltro sancito dall’art. 13, II comma del DLgs n. 163/06 che, appunto, prevede il differimento del diritto di accesso “fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte” e che, essendo posteriore all’art. 43 del DLgs n. 267/00 e, altresi', norma speciale, prevale su quest’ultimo; che non esiste corrispondenza tra la posizione dei funzionari che, essendo a conoscenza del PEF, debbono mantenere il segreto e quella dei consiglieri comunali che sono comunque tenuti al segreto: la conoscenza del PEF da parte dei funzionari, infatti, è strumentale allo svolgimento della procedura di project financing ed alla cura dell’istruttoria della successiva gara.

SOCIETA' MISTA - CONSIGLIERI COMUNALI - DIRITTO DI ACCESSO ALL'ELENCO FORNITORI

TAR PIEMONTE SENTENZA 2010

Il diritto d’accesso dei consiglieri comunali si estende anche agli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal comune, non richiedendosi che le stesse integrino la figura dell’in house providing.

Non esiste una norma di copertura all’argomento secondo il quale il diritto d’accesso dei consiglieri comunali puo' estendersi solo alle aziende comunali riconducibili all’alveo del’in house providing. Nessuna norma di legge o principio costituzionale abilita l’interprete ad operare una simile discriminazione, che oltre a non essere consentita dal legge a non rinvenire supporti ne diritto positivo, infrange de plano anche i canoni ermeneutici di scaturigine costituzionale, quali promananti dagli artt. 24 , 3 e 113 della Costituzione.

Al riguardo non puo' trascurarsi che la ratio dell’estensione del diritto d’accesso dei consiglieri, operata dall’art. 43 del TUEL anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti del Comune, risiede nel fatto che tali aziende ed enti dipendenti sono quelli che gestiscono pubblici servizi locali.

Il legislatore ha cioè inteso individuare quali soggetti passivi del diritto di accesso dei rappresentanti della popolazione locale, gli enti o aziende dipendenti che gestiscano servizi pubblici locali per il Comune.

La figura della societa' in house, pertanto, è solo uno dei possibili soggetti legittimati passivi della richiesta e del diritto di accesso dei consiglieri, non esaurendo certo il novero di tutti i legittimati passivi, poiche' tale figura non esaurisce il novero delle societa' partecipate dall’Ente locale che possono gestire i servizi pubblici locali.

AFFIDAMENTO ESTERNO INCARICO DI PROGETTAZIONE - COMPENSO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il Consiglio di Stato ha chiarito che un Comune che abbia conferito ad un progettista esterno l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico, non puo' affidargli incarichi di progettazione compensati sulla base della tariffa professionale.

I giudici ricordano che, in base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi di cui si tratta a propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione. Infatti, i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria; la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale.

Nel caso di specie, invece, il Comune ha affidato ad un professionista interno (anche se a termine) alla propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni. Il Comune ha quindi confuso i due regimi, affidando contratti di rilevanza esterna con la liberta' di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne.

Giustamente quindi l’Authority ha affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti del professionista deve avvenire nel rispetto della normativa sull’affidamento degli incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti. Il Comune, invece, ha affidato gli incarichi in questione utilizzando l’ampia sfera di discrezionalita' riconosciuta dall’art. 17 quando intenda avvalersi dei propri dipendenti, ed anzi nemmeno afferma di avere esplicitato le valutazioni richieste dall’art. 17; gli incarichi in parola sono stati poi pagati sulla base della tariffa professionale, senza impostare alcun raffronto fra professionisti.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/01/2018 - LIMITE ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE (COD. QUESITO 155) (53)

E'corretto autorizzare l'ESTRAZIONE di copia dell'offerta progettuale autorizzata a favore di un consigliere comunale ovvero il suo potere di verifica deve limitarsi ai soli atti amministrativi della gara? (determine,verbali, atti NON coperti da know how aziendale)