Art. 42 Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari ;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

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Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI MISTI DI CONCESSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE (169.8)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2017

In presenza di un contratto che presenti elementi sia della concessione in uso di un bene pubblico che della concessione di lavori pubblici che, altresì, della concessione di servizi, la disciplina applicabile va ricavata ai sensi dell'art. 169 del Codice degli Appalti e dunque in base all'oggetto principale della concessione. Ne deriva che, laddove appaia prevalente il profilo afferente alla concessione di servizi, deve dichiararsi l'invalidità degli atti di gara laddove non siano stati assunti ex art. 42 TUEL dal Consiglio Comunale bensì dalla Giunta.

COMPETENZA INDIZIONE GARA CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

È legittima, in termini di competenza, la delibera della giunta comunale di indizione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, in quanto è la legge stessa che ha previsto la modalita' di svolgimento del servizio (tramite gara e successiva concessione del servizio per la distribuzione del gas, in conformita' a quanto previsto dall’ art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23.5.2000, n. 164). In sostanza è appropriata, in termini di competenza, l’azione della giunta in quanto la sua sfera di azione è gia' delimitata dalla legge, con il previsto sistema della “concessione” del servizio per la distribuzione del gas, mentre non sarebbero ammissibili modalita' alternative di svolgimento del servizio di distribuzione. Non è dunque sostenibile che l’atto di indizione della gara dovesse essere approvato dal consiglio comunale, in applicazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000, testo unico degli enti locali, in quanto in questo peculiare settore (servizio gas) nessuna decisione e/o atto di indirizzo in ordine alla “scelta delle modalita' di svolgimento del servizio” poteva assumere il consiglio comunale in quanto la previsione dell’indizione della gara era gia' stabilita da precisa norma legge.

SERVIZI PUBBLICI -AFFIDAMENTO GLOBAL SERVICE - COMPETENZE DIRIGENZIALI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2009

In materia di pubblici servizi, il consiglio comunale è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali, tassativamente elencati nell'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, mentre la giunta municipale ha una competenza residuale, comprendente anche l’indirizzo politico, in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri organi di decentramento. Tocca invece al dirigente attuare gli obiettivi ed i programmi definiti dagli organi di governo; in particolare, il medesimo deve operare quelle scelte tecnico-giuridiche necessarie all’assegnazione del servizio, a cominciare dalla predisposizione degli atti inditivi della gara, che, quali atti di gestione, di competenza del responsabile del procedimento di spesa, seguono e attuano la deliberazione di giunta e/o di consiglio, espressione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (Consiglio Stato, Sez. V, 31 gennaio 2007 n. 383; 13 dicembre 2005 n. 7058; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 2 maggio 2003 n. 2851; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13 febbraio 2004 n. 153).

E’ illegittima la determima con la quale il Dirigente competente ha deciso di accedere agli elenchi ed alla convenzione attivata dalla CONSIP s.p.a., assegnando ad un’impresa l’appalto del servizio di gestione in global service della pubblica illuminazione di un Comune, qualora la Giunta e il Consiglio abbiano espresso chiaramente l’indirizzo di indire gare direttamente gestite dalla stessa Amministrazione comunale e presumibilmente interessanti il mercato locale di servizi, composto di imprese di medie o piccole dimensioni, con possibile ripercussioni sull’occupazione della manodopera nel territorio.

GIURISDIZIONE CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2009

La giurisdizione della Corte dei conti sussiste ogni qual volta vengano utilizzati beni e denaro pubblico per la cura di pubblici interessi.

Nella fase gestionale della societa' la cognizione del giudice contabile si estende, oltre che all’operato degli amministratori e dipendenti dell’ente, anche alla condotta dell’amministratore pubblico - azionista, poiche' sussistono a carico del socio pubblico “precisi obblighi di tutela del patrimonio comunale conseguenti al prescelto modulo organizzativo” societario, attraverso l’esercizio delle prerogative a tutela del capitale sociale (Cass. Sez. Unite n. 13702 del 22.07.2004. Si veda anche id. n. 5083 del 27.02.2008).

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

È legittima la scelta del Comune di assumere in proprio gli oneri disciplinati dall’art. 14 comma 8 del D. Lgs. 164/2000 (indennizzo al precedente gestore), in quanto non ostacolata dal dato normativo, e giustificata sia dalla ricaduta positiva sul margine di profitto dei concorrenti che favorisce la piu' ampia partecipazione, sia, soprattutto, dalla cogente esigenza di attivare tempestivamente le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei nuovi aggiudicatari, procedure altrimenti paralizzate, con chiara violazione del disposto normativo al riguardo, dal contenzioso insorto con i gestori uscenti e dalla conseguente impossibilita' di accollare ai vincitori delle gare un onere economico non definito.

La scelta, in seno al combinato disposto del bando di gara e della lettera di invito, nel senso di imporre l’ammortamento accelerato in 12 anni, non incorre in un giudizio negativo sul piano della ragionevolezza e della congruita'. Il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 14, comma 7, del decreto Letta qualifica come meramente eventuale la sussistenza di un valore residuo degli ammortamenti riferiti agli investimenti effettuati dal distributore uscente che determina la consolidazione del relativo onere economico a carico del nuovo gestore. Il legislatore non ha quindi posto una regola puntuale, preferendo rimettere ogni apprezzamento sul punto nell’ambito delle autonome scelte imprenditoriali del concessionario ma anche nella sfera di esercizio della potesta' di indirizzo e di regolazione dell’Ente concedente. a norma non vieta, in sostanza, all’ente locale di introdurre prescrizioni sui contenuti dell’offerta relativi all’ammortamento e consente agli offerenti di modulare l’ammortamento degli investimenti secondo le proprie strategie tecnico-economiche.

AFFIDAMENTO ESTERNO INCARICO DI PROGETTAZIONE - COMPENSO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il Consiglio di Stato ha chiarito che un Comune che abbia conferito ad un progettista esterno l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico, non puo' affidargli incarichi di progettazione compensati sulla base della tariffa professionale.

I giudici ricordano che, in base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi di cui si tratta a propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione. Infatti, i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria; la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale.

Nel caso di specie, invece, il Comune ha affidato ad un professionista interno (anche se a termine) alla propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni. Il Comune ha quindi confuso i due regimi, affidando contratti di rilevanza esterna con la liberta' di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne.

Giustamente quindi l’Authority ha affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti del professionista deve avvenire nel rispetto della normativa sull’affidamento degli incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti. Il Comune, invece, ha affidato gli incarichi in questione utilizzando l’ampia sfera di discrezionalita' riconosciuta dall’art. 17 quando intenda avvalersi dei propri dipendenti, ed anzi nemmeno afferma di avere esplicitato le valutazioni richieste dall’art. 17; gli incarichi in parola sono stati poi pagati sulla base della tariffa professionale, senza impostare alcun raffronto fra professionisti.