Art. 31 Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio é composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis , si applicano le norme previste per le aziende speciali.

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Giurisprudenza e Prassi

CONSORZI INDUSTRIALI PROVINCIALI - NATURA DI ENTE PUBBLICO

ANAC PARERE 2015

I consorzi industriali provinciali costituiti ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 267/2000, sono riconducibili nella nozione di ente pubblico di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c), dello stesso decreto legislativo, è inconferibile ai componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni, l’incarico di componente del consiglio di amministrazione o di Presidente del consorzio, nel caso in cui a tali soggetti siano attribuiti poteri gestionali diretti.

Oggetto: AG 60/2015/AC - Regione A - applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. 39/2013 al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi industriali e provinciali, secondo la disciplina contenuta nella L.R. 25 luglio 2008, n. 10 - richiesta di parere.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – AFFIDAMENTO IN HOUSE - REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, nel caso di affidamento in house, conseguente all’istituzione da parte di piu' enti locali di una societa' di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se esercitato non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicche' è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purche' effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalita', senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente.

I principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia 13 novembre 2008, in causa C-324-07, sulla vicenda "Coditel Brabant SA", consentono di accedere alla tesi secondo cui, ai fini della configurabilita' di un "controllo analogo", non è necessaria la ricorrenza, in capo ad un socio pubblico, di un potere di controllo individuale del singolo socio affidante sulla societa'-organo assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell'art. 2359 c.c.. La diversa linea tracciata dalla Corte di giustizia, alla quale il Collegio ovviamente aderisce, è invece nel senso dell'esigenza che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, ancorche' esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati.

In effetti, l'impostazione del Giudice europeo trova riscontro nelle esperienze positive di molti Stati membri e, per quel che qui interessa, anche nel diritto amministrativo italiano che annovera diverse forme associative tra enti pubblici, anche per finalita' di gestione in comune di pubblici servizi (si considerino, ad esempio, i consorzi di cui all' art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), in cui il controllo da parte del singolo ente sull'attivita' svolta, nell'interesse comune, dalla specifica forma associativa non è "individuale", ma intermediato e, quindi, inevitabilmente attenuato dall'applicazione delle regole sul funzionamento interno dell'istanza associativa.

IMPUGNAZIONE BANDO - EFFETTI SULLA PROCEDURA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’impugnazione del bando con cui la stazione appaltante fissa le regole di gara, vale a radicare l’interesse alla caducazione di tutti gli atti successivi della procedura, senza bisogno della loro impugnazione e della notifica di ulteriori ricorsi per motivi aggiunti ai contro-interessati successivi, da intendersi adeguatamente tutelati dallo strumento di opposizione di terzo.

L’impugnazione dell’atto finale non è necessaria se, impugnato quello presupposto, fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione–consequenzialita' immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perche' non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, ne' del destinatario dell’atto presupposto, ne' di altri soggetti.