Art. 114 Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale é ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione é organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. comma introdotto dal DL 1/12

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotatone, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

comma così modificato dal DL 1/12
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Giurisprudenza e Prassi

AZIENDA SPECIALE - REVOCA AMMINISTRATORE UNICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui le controversie concernenti la nomina e la revoca di amministratori di società partecipate da enti pubblici sono devolute alla giurisdizione ordinaria, non è applicabile nella fattispecie in cui la revoca è disposta nei confronti di un amministratore unico di un’azienda speciale ex art. 114 t.u.e.l., costituita dal Comune per la gestione della farmacia comunale e lo svolgimento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di imposte comunali, tasse, tributi locali ed altre entrate patrimoniali dell’amministrazione locale.

L’art. 114, comma 1, del D testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267definisce l’azienda speciale come «ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto». Quest’ultimo atto è approvato dal consiglio comunale, unitamente agli «atti fondamentali» di carattere economico e programmatico elencati nel comma 8 del medesimo art. 114. Lo stesso locale che costituisce l’azienda locale vi «conferisce il capitale di dotazione», ne fissa gli indirizzi ed esercita la vigilanza ed il controllo sulla gestione (comma 6 citato). Inoltre, ai sensi del comma 1 della disposizione in esame le aziende locali conformano la loro gestione ai principi generali di contabilità pubblica oltre che ai «principi del codice civile».

Da questa sommaria ricognizione delle norme di legge concernenti l’azienda speciale si evince che essa costituisce uno strumento di gestione di servizi pubblici locali ex art. 112 t.u.e.l. - ed in particolare di quelli a rilevanza economica (a differenza delle istituzioni, deputate allo svolgimento di «servizi sociali» ai sensi del comma 2 dell’art. 114) - avente natura pubblicistica.

L’azienda speciale è infatti strettamente compenetrata all’ente locale.

Si tratta di un modello alternativo all’azionariato pubblico, benché finalizzato anch’esso alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

In particolare, rispetto all’azienda speciale la partecipazione al capitale di società per azioni si contraddistingue infatti per l’utilizzo di uno strumento proprio del diritto civile. Ed è proprio sulla base della natura di tale strumento – benché esso venga poi “piegato” a finalità di pubblico interesse - che la Cassazione riconduce alla giurisdizione ordinaria le controversie ad esso relative. Per le stesse ragioni, nel caso di specie deve pertanto essere affermata la giurisdizione amministrativa.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2012

Ritiene il Collegio, sia pure rilevando che nella specie, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (v. tra le tante, T.A.R. Lecce Puglia Sez. III, 9 novembre 2010, n. 2626; T.A.R. Catania Sicilia Sez. III, 3 marzo 2009, n. 467), il servizio di refezione scolastica riveste natura imprenditoriale, diretto agli utenti dei servizi educativi ma non assimilabile ai servizi educativi, di non doversi discostare dall’indirizzo giurisprudenziale sopra delineato.

Per un verso va ribadito il principio enunciato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui, posto che l’art. 114, comma 5-bis, del TUEL costituisce una disposizione di rinvio dinamico alla disciplina dell’ente locale controllante per il personale di Aziende speciali e Istituzioni, sono da ritenere escluse dal rinvio dinamico, per espressa previsione normativa, le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie, mentre per altro verso non sono ammissibili interpretazioni del quadro normativo di riferimento che si risolvano in soluzioni elusive dei vincoli di finanza pubblica. In tal senso, secondo quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deve ritenersi estesa alle aziende speciali l’applicazione delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali “obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali”.

GESTIONE SERVIZIO: ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

In linea di diritto, che l’istituzione è, nell’art. 114, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressamente qualificata come “organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale”, ed è tenuta, a norma del comma 4 del citato articolo di legge, ad informare la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e a perseguire il pareggio di bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. Pertanto, l’affidamento di un servizio pubblico all’istituzione integra una fattispecie nella quale, pur non provvedendo l’ente direttamente alla gestione del servizio, si utilizza uno strumento organizzativo che fa capo all’ente stesso attraverso le forme di collegamento e sovraordinazione stabilite dall’art. 114 d. lgs. n. 267/2000 e quindi difforme dall’affidamento del servizio ad un soggetto del tutto estraneo all’amministrazione comunale, quale potrebbe essere l’ipotesi di una societa'. Infatti, le istituzioni, seppure dotate di autonomia gestionale, quali organismi strumentali sono soggetti istituzionalmente dipendenti dagli enti locali e sono parte dell’apparato amministrativo che fa capo al Comune; come tali, le stesse possono, nell’ambito degli speciali moduli convenzionali o consorziali tra enti locali previsti dalle norme legislative e regolamentari, essere affidatarie di servizi pubblici sociali privi di rilevanza economica per la gestione comune tra piu' enti locali.

Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza non si puo' dunque, alla stregua della riportata giurisprudenza costituzionale e della ivi richiamata giurisprudenza comunitaria – infatti, secondo il diritto comunitario, sono soggetti alla disciplina della concorrenza solo i servizi di interesse economico generale (v. art. 86, ex-art. 90, tratt. Ce.) –, far ricorso all’astratto criterio sostanzialistico del carattere remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attivita' d’impresa svolta nel mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale (i.e. la capacita' di produrre utili), nel senso che nell’organizzazione imprenditoriale il corrispettivo desunto dal mercato dei prodotti (beni e servizi) deve remunerare, con un tendenziale margine di profitto, il costo desunto dal mercato dei fattori della produzione. In effetti, qualsiasi attivita', anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica – attivita' e servizi, per lo piu' connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziche' del perseguimento di profitto d’impresa, le cui spese per lo piu' fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica –, puo' essere svolta in forma d’impresa, purche' vi sia un soggetto (in questi casi, un’istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. Si tratta di distinzione incerta e di differenze di regime non ontologicamente necessarie, come dimostrato dall’esistenza, per un verso, di servizi corrispondenti alla prima definizione, erogati da pubbliche amministrazioni in forma non remunerativa (si pensi all’istruzione o alla sanita'), e, per altro verso, di servizi analoghi a quelli del secondo gruppo, erogati da imprese (si pensi agli istituti di patronato o ai centri di assistenza fiscale). La scelta delle modalita' di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attivita' sono sottoposte, dipende, in definitiva, piu' da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi.

A fronte della rilevata inidoneita' di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici in esame, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarita' del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalita' del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio.

La decisione del Comune di gestire il servizio in esame, obbligatoriamente facente carico alle amministrazioni comunali e funzionale alla garanzia dell’effettivita' del diritto di studio anche in favore delle fasce economicamente deboli, in forma associata col Comune limitrofo tramite l’organismo dell’Istituzione, persegue dunque lo scopo di garantire il servizio, di chiara connotazione sociale, a costi ridotti rispetto a quelli sostenuti in precedenza, allorquando il Comune aveva fatto ricorso all’affidamento a mezzo di gara pubblica;

Segnatamente, i rilievi della Corte dei Conti sull’antieconomicita' del pregresso modulo gestionale depongono nel senso dell’inidoneita'/inadeguatezza del ricorso agli strumenti di mercato per far fronte alle esigenze del servizio, denotando la tendenziale inesistenza, nel concreto contesto territoriale di riferimento, delle condizioni di un efficace e utile ricorso al mercato per l’assolvimento del servizio, onde l’esigenza di forgiare nuove modalita' organizzative per garantire l’accesso al servizio – ripetesi, di natura obbligatoria e funzionale alla garanzia dell’effettivita' del diritto allo studio, costituzionalmente garantito – alla generalita' della popolazione e, al contempo, informare la gestione del servizio ai criteri di economicita', efficienza e efficacia che presiedono al corretto esercizio dell’azione amministrativa.