Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. (comma così modificato dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191)

3. La pubblicazione della sentenza é eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
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