Art. 29 Disposizioni in materia di pubblicità

1. Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso.

2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all'allegato IV e ogni altra informazione utile.

3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.

4. L'aggiudicatario trasmette gli avvisi di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice.
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