Art. 28 Ambito di applicazione

1. Ai fini dell'articolo 27, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, né le imprese ad esse collegate. L'offerente include nella sua candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco é aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese.

2. Ai medesimi fini, per impresa collegata si intende qualsiasi impresa su cui l'aggiudicatario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sull'aggiudicatario o che, come l'aggiudicatario, é soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante é presunta quando l'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

b) controlla una maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa oppure può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
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