Art. 15 Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia

1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, ammettono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 é consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

2. Per gli operatori economici di cui al comma 1 e per quelli stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, la citata qualificazione non é condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. É fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del codice.
Condividi questo contenuto: