Art. 16 Procedure per la scelta dei concorrenti

1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo.

2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara.

3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all'articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 58 del codice.

4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.

5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
Condividi questo contenuto: