1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, né ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del codice, né stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice.
2. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o più reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI.
3. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera f), del codice, é incluso tra i casi di errore grave la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente.
4. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicità del centro decisionale possono essere, tra gli altri, l'autonomia gestionale della politica commerciale e l'autonoma disponibilità delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza.
5. Sono altresì esclusi i soggetti privi dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato. L'assenza di tale affidabilità viene preventivamente accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.