Art. 210. Servizi di trasporto

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio

Relazione

Relazione all’articolo 210 Il presente articolo recepisce l’art. 5 della direttiva 2004/17Ce, con l’interpretazione autentica (comma 3) di cui all’art. 37, comma 3, L. n. 166 del 2002. L’esenzione d...
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Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI DI TRASPORTO - NORMATIVA APPLICABILE A TRENITALIA

AVCP DELIBERAZIONE 2013

Oggetto: Richiesta di esenzione dall’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici da parte di A S.p.A. (ai sensi dell’articolo 30 della Direttiva 2004/17/CE).

Permane per A S.p.A. la posizione di operatore unico in affidamento diretto delle attivita' in cui dovrebbe esplicarsi una concorrenza “per il mercato”, ovvero per il servizio universale, passeggeri e merci, nonche' per i servizi regionali non assegnati mediante gara.

Con riferimento al trasporto regionale, rileva che, sebbene il legislatore abbia previsto procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei contratti di servizio da parte delle Regioni, garantendo una concorrenza “per il mercato”, solo poche Regioni hanno proceduto in tal senso, mentre la maggior parte delle stesse ha affidato il servizio a A S.p.A., avvalendosi anche delle previsioni di cui all’art. 5, par. 6, del Regolamento CE n. 1370/2007.

Viene disposto l’invio, a cura della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture, della presente deliberazione alla societa' A S.p.A. e al Ministero delle B, affinche' comunichino le proprie valutazioni, nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/01/2011 - TRASMISSIONE DATI

Settori Speciali. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 artt. 206-207-208-209-210-211-212-213-214 come devono essere gestite le comunicazioni concernenti gli appalti che rientrano nell’ambito dei settori speciali?


QUESITO del 26/10/2008 - SETTORE FERROVIARIO

Con riferimento all’art. 210 del Codice dei contratti (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) gradirei delucidazioni in merito a cosa debba intendersi per “reti” nel settore ferroviario; in particolare se le reti si identificano con qualcosa di “materiale” (l’infrastruttura) come l’insieme costituito da binari, rete elettrica e quant’altro o qualcosa di “immateriale” come le tratte servite con frequenze prestabilite dai convogli ferroviari o, addirittura, altro? Un ulteriore chiarimento riguarda, sempre con riferimento al predetto articolo, l’espressione “….. le norme della presente parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti …..” .In proposito hobisogno di capire cosa debba intendersi per “messa a disposizione o gestioni di reti”. Un ultimo chiarimento riguarda R.F.I. spa (Rete Ferroviaria Italiana spa, gestore dell’infrastruttura), società del gruppo F.S. spa, a cui è affidata l’attività di progettazione,costruzione, messa in esercizio etc. dell’infrastruttura ferroviaria. Quest’ultima per lavori relativi a : 1. realizzazione di stazioni/fermate ferroviarie; 2. ristrutturazioni di stazioni/fermate ferroviarie; 3. raddoppio dei binari tra due stazioni/fermate; quale normativa del Codice applica, quella relativa ai settori ordinari (Parte II) o quella dei settori speciali (Parte III) e perché?.