Art. 209. Acqua

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che, alternativamente:

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non é un'amministrazione aggiudicatrice non é considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo é necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 208 a 213;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/01/2011 - TRASMISSIONE DATI

Settori Speciali. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 artt. 206-207-208-209-210-211-212-213-214 come devono essere gestite le comunicazioni concernenti gli appalti che rientrano nell’ambito dei settori speciali?