Art. 203. Progettazione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, é disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, é effettuata dall'appaltatore ed é approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte. comma così modificato dall'art. 34, comma 6, decreto-legge n. 133/2014 del 13/09/2014 convertito senza modifiche dalla Legge 164/2014

3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità. comma introdotto dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

3-ter. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative;

b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d’opera, per stralci successivi, sulla base dell’esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere. comma introdotto dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.

Relazione

Relazione all’articolo 203 La disposizione riproduce, con i necessari correttivi, la disciplina in tema di progettazione dettata dall’articolo 8 del decreto legislativo 30/2004
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