Art. 161. Oggetto e disciplina comune applicabile

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale é concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:

a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali;

b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;

c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.

comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, successivamente così sostituito dall'art. 41, comma 1, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011

1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:

a) le opere da realizzare;

b) il cronoprogramma di attuazione;

c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, successivamente così sostituito dall'art. 41, comma 1, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011

1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell’Unità tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell’opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati. comma introdotto dall'art. 41, comma 1, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011

2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.

3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le proprie attività contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.

5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie attività rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.

6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);

- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);

- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);

- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);

- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori. comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

Relazione

Relazione all’articolo 161 Allo scopo di dirimere dubbi interpretativi, la norma in commento opera una ricognizione delle norme applicabili ai lavori relativi a infrastrutture strategiche in aggiunta...
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Giurisprudenza e Prassi

ANAS - APPALTO DI INFRASTRUTTURE - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2010

Sulla base dell’art. 23 della L. 241/90, il diritto di accesso si esercita nei confronti “delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”. A sua volta, nell’ambito dell’istituto dell’accesso, il concetto di “pubblica amministrazione” viene ampliato con la previsione contenuta nel precedente articolo 22, che annovera tra i soggetti passivi dell’azione non solo i “soggetti pubblici” ma anche i “soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. L’ANAS s.p.a. – allorchè agisce quale soggetto aggiudicatore di un appalto relativo alla costruzione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ex D. Lgs. 190/2002 – puo' godere della predetta qualificazione di soggetto esercente attivita' di pubblico interesse.

Sul punto va rilevato che – benche' il D. Lgs. 190/2002 risulti oggi abrogato e sostituito dagli art. 161 e ss. del Codice dei contratti pubblici – la normativa all’epoca vigente (e quella che oggi la ha sostituita) sulla base della quale l’ANAS ha appaltato l’esecuzione dell’opera in questione è espressamente rivolta alla realizzazione di “infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”. Appare, quindi, difficilmente sostenibile che l’attivita' contrattuale di cui si chiede la pubblicizzazione non rientri nel novero dell’attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, con l’ulteriore precisazione che il “pubblico interesse” non puo' essere considerato immanente solo alla fase di individuazione o scelta del contraente e non anche nella successiva fase di esecuzione del contratto. E’ stato infatti affermato che “In base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90, il diritto di accesso puo' esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica, purche' concernenti attivita' di pubblico interesse; i documenti attinenti alla fase di esecuzione di un contratto di appalto pubblico sono pertanto soggetti all'esercizio del diritto di accesso.” (Tar Lombardia Milano, 373/2010).

INFRASTRUTTURE DI INTERESSE CONCORRENTE NAZIONALE E REGIONALE - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2010

Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale - Disciplina del procedimento amministrativo volto all'approvazione della progettazione preliminare e definitiva, nonche' delle modalita' di realizzazione delle opere - Prevista applicabilita' delle norme contenute nel codice degli appalti in quanto compatibili con la legge regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenute modificazione ed abrogazione delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate o improduttive di effetti, ad opera della legge regionale n. 26 del 2008, in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere. Norme impugnate: Artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, c. 1°, della legge della Regione Lombardia 26/05/2008, n. 15.