Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.m) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.

3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.

4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.

5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.

6. É fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa é articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.

8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.

9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.

10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, é stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data é indicata nell'avviso di cui al comma 2.

11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.

12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.

15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si é verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.

16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DI FIDUCIA.

D27. La stazione appaltante è obbligata a istituire gli elenchi di Operatori economici?


QUESITO del 09/04/2009 - PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA

Con Determinazione n. 100LLPP del 18-12-2009 la scrivente ha approvato nei termini prescritti dall’art. 123 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. prevede, le sei graduatorie relative alle categorie e classifiche OG2I, OG2II,OG2 III, OG3I, OG3II e OG3III, per l’appalto mediante procedura ristretta semplificata dei lavori contenuti all’interno dell’Elenco annuale per l’anno 2009 delle Opere Pubbliche adottato. Ora la scrivente si trova nella condizione di variare il Programma triennale (2009-2011) ed Elenco annuale (2009) delle Opere Pubbliche approvati con Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 140 del 10-10-2008 e 148 del 20-10-2008, per inserire un nuovo intervento che risulta pertanto non indicato nell’Avviso pubblico redatto in data 28-10-2008 per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate per l’anno 2009. Si evidenzia inoltre che la categoria e classifica OG1III non figura tra le categorie per le quali sono state formate le graduatorie. Con Deliberazione n. 27 del 12-02-2003 l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha ritenuto che le stazioni appaltanti, qualora non abbiano pubblicato l’elenco dei lavori che le stesse intendono affidare con la procedura di licitazione privata semplificata possano, successivamente, procedere alla pubblicazione di un bando, che indichi i lavori appaltabili e che fissi un adeguato termine per la richiesta, da parte delle imprese, per l’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare agli appalti di tali lavori. Si chiede di sapere se detta Deliberazione è da intendersi applicabile al caso specifico e se quindi sia possibile procedere all’integrazione degli elenchi approvati con uno nuovo relativo alla categoria e classifica OG1III, preceduto naturalmente da un nuovo avviso pubblico.


QUESITO del 10/10/2008 - REVOCA GARA - PROCEDURA RISTRETTA

Chiedo cortesemente dei chiarimenti in merito alle disposizioni dell'art. 123 del D.Lgs. 163/2006 "Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori". In particolare chiedo se, dopo la formazione dell'elenco ditte secondo la procedura di legge, un'amministrazione può decidere di non dare corso alla licitazione privata semplificata per uno o più lavori inseriti nell'avviso di preinformazione inizialmente predisposto, ma adottare una qualsiasi altra forma di gara (procedura aperta, negoziata ecc...) prevista dalla normativa vigente. Quanto sopra sia per una modifica delle scelte dell'amministrazione interessata, sia per l'introduzione di nuove modalità di appalto delle opere pubbliche (aggiuntive rispetto alla licitazione privata semplificata).


QUESITO del 07/02/2008 - ALBI - PROCEDURA RISTRETTA

Il nostro ente realizza da qualche anno l’elenco previsto dall’art 123 D.lgs 163/2006 per le successive chiamate a procedura ristretta semplificata. Nell’applicazione di tale articolo abbiamo eseguito le diverse fasi tra cui il sorteggio per la formazione dell’elenco, come previsto al comma 10, e la pubblicazione dell’elenco (albo pretorio ed Osservatorio dei lavori pubblici). L’esecuzione di tale pubblicità, unita alla pubblicazione iniziale dell’avviso con l’indicazione dei lavori (come previsto dal comma 2) rende facilmente identificabile quali imprese saranno invitate per uno specifico lavoro. Tale fatto riteniamo contrasti con il principio della segretezza dei partecipanti ad una specifica procedura di affidamento di lavori. L’individuazione da parte di una impresa dei possibili altri partecipanti alla chiamata, applicando i commi sopra citati dell’art.123 D.lgs 163/2006, è molto vero simile. Risulta così concreta l’eventualità di accordo e la possibilità di fare cartello a danno della stazione appaltante. Di conseguenza il quesito è il seguente. E’ possibile prevedere una procedura che pubblichi (sia per la stazione appaltante che per l’Osservatorio dei lavori pubblici) unicamente le imprese inserite nell’elenco senza specificare il numero di sorteggio? E’ possibile effettuare un sorteggio nel quale si comunichi unicamente il numero di sorteggio alla singola impresa partecipante senza enunciare quello delle altre?


QUESITO del 22/01/2007 - ELENCHI FORNITORI

L'Università di ... ha intenzione di allargare il proprio albo fornitori per beni e servizi (già attivo) anche alle imprese esecutrici di lavori in economia e a trattativa privata, in quanto il divieto posto dall'art. 8.8 L. 109/94 sembra ora essere stato superato dal disposto dell'art. 45 D.Lgs. 163/2006. Si vorrebbe pertanto sapere se si condivide l'orientamento sulla liceità di tale intenzione.