Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.

2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.

3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. é redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
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Giurisprudenza e Prassi

NON OPACITÀ DELLA BUSTA E VIOLAZIONE REGOLA ANONIMATO

AVCP PARERE 2011

Nel caso di specie, dall’analisi degli atti di gara emerge come l’art. 12 della lex specialis prevedesse in termini inequivocabili, oltre che pienamente ragionevoli e conformi al dato normativo di cui all’art. 107 D.Lgs. 163/2006, l’anonimato della partecipazione e, conseguentemente, delle domande e delle buste presentate. In particolare, oltre alla generale richiesta di anonimato, tale disposizione veniva specificata anche attraverso la richiesta di buste chiuse ed opache, una per la proposta progettuale ed una per i documenti.

Nella specie, l’esclusione si è fondata sulla circostanza, non contestata, della non opacita' dall’esterno della busta “documenti”, non opacita' che ha logicamente consentito di individuare il nominativo del soggetto interessato.

Tali elementi rendono evidente la violazione, da parte del concorrente, delle regole di anonimato dettate dalla lex specialis, a fronte della quale non vi è altra conclusione possibile che l’esclusione della relativa domanda.

Invero, è noto come in materia sia pienamente legittima la clausola che impone l'anonimato della documentazione, dal momento che, come detto, lo stesso Codice dei Contratti la fa espressamente propria all’art. 107, in recepimento dell'art. 74, della direttiva UE 2004/18 (cfr. in termini ad es. TAR Lombardia Brescia, sez. II, 28 ottobre 2009 , n. 1780).

Alla previsione della lex specialis che sia applicativa delle norme vigenti, come nel caso di specie rispetto all’art. 107 appena citato, non puo' che conseguire la misura in contestazione.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Arch. A. - (concorso di idee per riqualificazione urbana) - Importo a base d’asta tre premi per un totale di € 12.000,00 - S.A.: Comune di B.

NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA - COMPETENZA

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2008

La nomina delle commissioni di gara è competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107, commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 267/2000. L'art. 107, comma 3, lett. b), d.lgs. cit., infatti, attesta che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, tra cui la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso. Tra queste rientra senza dubbio anche la nomina della commissione di gara (v. in tal senso TAR Piemonte Torino, sent. n. 1864/06, T.A.R. Campania Napoli, sent del 2003, n. 15430, TAR Molise sent. n. 873/05). D’altro canto, anche il solo dato testuale dell’art. 84 d.lgs. 163/06 non consente di giungere a conclusioni di segno difforme in quanto attribuisce la nomina della commissione al soggetto competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario, id est il Dirigente.

La giurisprudenza è costante nel ritenere, in applicazione dei principi dettati dall'Adunanza plenaria n° 1 del 2003 che l'atto di nomina di una Commissione di gara non sia impugnabile in via autonoma in quanto non immediatamente suscettibile di ledere la posizione dei partecipanti alla procedura. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice di una gara, pertanto, puo' essere impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso nei suoi interessi solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina dell’aggiudicatario, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene, pertanto, compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato.

L'art. 84 comma 10 del d.lgs. n° 163/2006 prevede espressamente che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.