Art. 97 Consultazione della banca dati nazionale unica

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:

a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali.

c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. comma introdotto dal DL 101/2013 coverito con modifiche dalla Legge di conversione 125/2013 in vigore dal 31/10/2013, e successivamente cosi' modificato dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14
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