Art. 95 Disposizioni relative ai contratti pubblici

1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6,, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) é tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, é ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.
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Giurisprudenza e Prassi

INTERDITTIVA ANTIMAFIA CONSORZIO STABILE – SUBENTRO DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE NELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO D’APPALTO - VINCOLI

ANAC DELIBERA 2020

L'assenza ab origine dell' l'attestazione SOA per la specifica categoria e classifica richieste per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento non consente alla società consorziata di sostituirsi al Consorzio stabile, originariamente aggiudicatario, ma successivamente colpito da interdittiva antimafia, quale parte del contratto di appalto e quindi di assumere in proprio l'esecuzione dello stesso stante i limiti posti dalla disciplina normativa vigente in materia, che, essendo derogatoria rispetto al principio generale dell'immodificabilità soggettiva dei partecipanti, non può che essere di stretta interpretazione e dunque ammettersi nei soli casi tassativi espressamente previsti.

Considerato che condizione imprescindibile e comune a tutte le disposizioni codicistiche in materia di sostituzione/subentro di altro operatore economico in luogo di quello colpito da una delle circostanze enumerate dai commi 17 e 18 dell’art. 48, che ne impongano l’esclusione o la perdita dei requisiti per essere affidatario di una commessa pubblica, è che il primo «abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire» e che questo principio trova necessaria applicazione anche nel caso dei consorzi stabili laddove, come nel caso di specie, una società consorziata, individuata solo come esecutrice dei lavori, intenda sostituirsi al Consorzio aggiudicatario formale dell’appalto, e quindi proprio dante causa, nella titolarità del contratto.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA CONSORZIO STABILE - SUBENTRO DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE – PRESUPPOSTI – POSSESSO DELLA SOA

ANAC DELIBERA 2020

L'assenza ab origine dell' attestazione SOA per la specifica categoria e classifica richieste per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento non consente alla società consorziata di sostituirsi al Consorzio stabile, originariamente aggiudicatario, ma successivamente colpito da interdittiva antimafia, quale parte del contratto di appalto e quindi di assumere in proprio l'esecuzione dello stesso stante i limiti posti dalla disciplina normativa vigente in materia, che, essendo derogatoria rispetto al principio generale dell'immodificabilità soggettiva dei partecipanti, non può che essere di stretta interpretazione e dunque ammettersi nei soli casi tassativi espressamente previsti.

Il Consiglio ritiene che l’operato della Stazione appaltante sia conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di consorzi stabili e interdittive antimafia e quindi legittima la revoca dell’affidamento al Consorzio stabile nonché il rigetto dell’istanza di sostituzione nell’esecuzione dell’appalto avanzata dalla società consorziata.

Oggetto Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Eurocostruzioni Group Soc. Coop – Intervento di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici in applicazione del DPCM 8.7.2014- Edificio Scuola Materna Via Croci – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 278.153,85 – S.A.: Comune di Dipignano.

INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA – AVVALIMENTO – SOSTITUZIONE AUSILIARIA (89)

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Comune di Celenza Valfortore – POR Puglia 2104-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - Intervento di "Completamento rete fognatura bianca in via Montebello, via Neviera e L.go Diaz e realizzazione di recapito finale località La Cupa" – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 610.300,00 – S.A.: Comune Celenza Valfortore (FG).

L’obbligo dichiarativo, rispetto al quale dovrebbe essere valutata l’asserita dichiarazione mendace, sussiste con riferimento all’effettiva pre-esistenza di una comunicazione o di una informazione interdittiva al momento della presentazione della domanda di partecipazione e non pare invece potersi configurare relativamente alla presunzione di una eventuale imminente adozione di tale provvedimento da parte della Prefettura competente sulla base di elementi esclusivamente indiziari che soggiacciono a valutazioni ampiamente soggettive prive di valore probatorio. Né, per altro verso, pur volendosi spingere ad ammettere la possibilità di esigere la massima capacità di prevenzione e di controllo dei requisiti dichiarati dall’impresa ausiliaria, potrebbe ragionevolmente richiedersi alla società ausiliata l’esercizio di poteri di verifica così approfonditi e specifici da rendere possibile l’accertamento dell’attendibilità delle credenziali della società ausiliaria al di là della documentazione da questa presentata formalmente in gara, così da renderla corresponsabile delle false attestazioni di quest’ultima.

RTI - ANTIMAFIA - SOSTITUZIONE IMPRESE (48.17 - 48.19TER)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2018

Ai sensi dell’art. 48, commi 17 e 19-ter, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nei casi previsti dalla normativa antimafia è consentita la sostituzione dell’impresa mandataria di un RTI con una delle mandanti anche nel caso in cui le controindicazioni prefettizie si verifichino in corso di gara, non ostando a tale conclusione l’art. 95, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per il quale, in presenza di pregiudizi antimafia che attingano un’impresa diversa da quella mandataria di un RTI, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67, d.lgs. n. 159 del 2011, non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto, poiché l’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 159 cit. è una norma anteriore derogata dalla disciplina posteriore;

Ai sensi degli artt. 48 commi 17 e 19-ter, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e 95, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nei casi previsti dalla normativa antimafia è consentita l’espulsione di una delle imprese mandanti di un RTI anche nel caso in cui si sia già proceduto, in precedenza, alla sostituzione dell’impresa mandataria con una delle mandanti, in quanto la possibilità di sostituzioni multiple nello stesso raggruppamento temporaneo, a cagione del sopravvenire di differenti controindicazioni antimafia, non è espressamente preclusa da alcuna disposizione della legislazione antimafia o di quella sull’affidamento dei contratti pubblici e non può essere desunta in via interpretativa, ridondandosi altrimenti in una indebita limitazione della libertà di iniziativa economica privata del RTI (oltre che delle altre imprese raggruppate), tutelata dall’art. 41 Cost., e non potendosi trarre alcuna conclusione automatica sulla sussistenza di rischi di infiltrazione mafiosa in capo ad una data impresa per il solo fatto che si fosse associata ad altra ritenuta controindicata.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA – REVOCA – RIAMMISSIONE ALLA GARA DELLA MANDANTE – FACOLTÀ PRECLUSA ALLA STAZIONE APPALTANTE (48.18)

ANAC DELIBERA 2017

Qualora la mandataria del RTI partecipante alla gara abbia estromesso una mandante dal raggruppamento per intervenuta interdittiva antimafia a carico di quest’ultima, la Stazione appaltante non ha facoltà di riammettere tale mandante, nel caso di successivo provvedimento di revoca dell’interdittiva, poiché il contratto con cui viene conferito mandato per la costituzione del RTI è un atto negoziale di natura privatistica che non rientra nella disponibilità giuridica dell’Amministrazione.

OGGETTO: Istanza singola – Affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 294.300.000,00; S.A.: Ambito Territoriale Integrato N.1 Umbria.

SOSTITUZIONE CONSORZIATA IN CORSO DI GARA

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2016

Deve essere garantita l’estensione del sistema delle esclusioni previsto per le associazioni temporanee di impresa anche ai consorzi qualunque siano le modalità attraverso le quali essi partecipano ad una procedura di gara, nel caso in cui una delle imprese associate (o consorziate) sia raggiunta da informativa prefettizia interdittiva sancendo che la sostituzione della impresa raggiunta da interdittiva va consentita da parte della stazione appaltante anche prima della stipula del contratto (Cons. St. 31 maggio 2013 n. 3008; Cons. St. 12 maggio 2016 n. 1883).

Nel caso di specie, il consorzio stabile ha partecipato alla gara. Comunicava alla stazione appaltante di aver estromesso dalla compagine del consorzio la consorziata esecutrice – in quanto raggiunta da misura interdittiva - chiedendo di poter procedere alla sostituzione ai sensi dell’art. 95 codice antimafia.

La stazione appaltante denegava la possibilità di sostituzione dell’impresa affidataria ed escludeva il consorzio dalla gara, sul presupposto che l’art. 95 fosse applicabile solo a seguito della adozione di un provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara e, pertanto, non in pendenza del procedimento di svolgimento della gara.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/05/2021 - CONTROLLI ANTIMAFIA - COMUNICAZIONE - PREFETTURA DI COMPETENZA

Nella considerazione che questa stazione appaltante deve procedere ad avviare una procedura sopra soglia per la quale si deve procedere alla comunicazione ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 ma, dovendo l'esecuzione del contratto svilupparsi su più province sul territorio nazionale si richiede un autorevole parere su quale prefetto deve essere informato della stessa se tutti quanti o solo quello della sede della stazione appaltante. Nel ringraziare anticipatamente per il supporto si porgono cordiali saluti.