Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria

1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' restituire gli atti alla sezione. comma così modificato dal DLgs 160/2012 in vigore dal 03/10/2012

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

5. Se ritiene che la questione e' di particolare importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato. . comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011
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Giurisprudenza e Prassi

CONCORDATO IN BIANCO E CONTINUITA' REQUISITI - RIMESSIONE ADUNANZA PLENARIA.

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA 2021

Appare, dunque, opportuno deferire le illustrate questioni all’Adunanza Plenaria, per la decisione in ordine ai punti di diritto de quibus, al fine di dirimere i contrasti attuali e potenziali in proposito, sia in primo sia in secondo grado, sottoponendo, ai sensi dell’art. 99, comma 1, Cod. proc. amm., le seguenti questioni:

“a) Se la presentazione di un’istanza di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) debba ritenersi causa di automatica esclusione dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, ovvero se la presentazione di detta istanza non inibisca la partecipazione alle procedure per l’affidamento di commesse pubbliche, quanto meno nell’ipotesi in cui essa contenga una domanda prenotativa per la continuità aziendale;

b) se la partecipazione alle gare pubbliche debba ritenersi atto di straordinaria amministrazione e, dunque, possa consentirsi alle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo c.d. in bianco la partecipazione alle stesse gare, soltanto previa autorizzazione giudiziale nei casi urgenti, ovvero se detta autorizzazione debba ritenersi mera condizione integrativa dell’efficacia dell’aggiudicazione;

c) in quale fase della procedura di affidamento l’autorizzazione giudiziale di ammissione alla continuità aziendale debba intervenire onde ritenersi tempestiva ai fini della legittimità della partecipazione alla procedura e dell’aggiudicazione della gara;

d) se le disposizioni normative di cui all’art. 48, commi 17, 18, 19 ter del d.lgs. n. 50/2016 debbano essere interpretate nel senso di consentire la sostituzione della mandante che abbia presentato ricorso di concordato preventivo c.d. in bianco ex art. 161, comma 6, cit. con altro operatore economico subentrante anche in fase di gara, ovvero se sia possibile soltanto la mera estromissione della mandante e, in questo caso, se l’esclusione del r.t.i. dalla gara possa essere evitata unicamente qualora la mandataria e le restanti imprese partecipanti al raggruppamento soddisfino in proprio i requisiti di partecipazione”.


ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO GENERALIZZATO: LA PAROLA ALLA PLENARIA (53.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La Sezione deferisce il presente ricorso in appello all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del codice del processo amministrativo, in relazione ai seguenti punti di diritto, che hanno dato luogo o possono dare luogo a contrasti giurisprudenziali, e che, comunque, appaiono di particolare importanza:

- I. Se sia configurabile, o meno, in capo all’operatore economico, utilmente collocato nella graduatoria dei concorrenti, determinata all’esito della procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, la titolarità di un interesse giuridicamente protetto, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva delle prestazioni, in vista della eventuale sollecitazione del potere dell’amministrazione di provocare la risoluzione per inadempimento dell’appaltatore e il conseguente interpello per il nuovo affidamento del contratto, secondo le regole dello scorrimento della graduatoria;

- II. Se la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui al d.lvo n. 33/2013, come modificato dal d.lvo n. 97/2016, sia applicabile, in tutto o in parte, in relazione ai documenti relativi alle attività delle amministrazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla successiva fase esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni oggettive previste dallo stesso codice;

- III. Se, in presenza di un’istanza di accesso ai documenti espressamente motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale di cui alla legge n. 241/1990, o ai suoi elementi sostanziali, l’amministrazione, una volta accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità di un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, sia comunque tenuta ad accogliere la richiesta, qualora sussistano le condizioni dell’accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo n. 33/2013; se, di conseguenza, il giudice, in sede di esame del ricorso avverso il diniego di una istanza di accesso motivata con riferimento alla disciplina ordinaria di cui alla legge n. 241/1990 o ai suoi presupposti sostanziali, abbia il potere-dovere di accertare la sussistenza del diritto del richiedente, secondo i più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell’accesso civico generalizzato.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – BONIFICA – RESPONSABILITA’

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento.

Affermato il principio di diritto poc’anzi esposto è possibile decidere l’intera controversia senza necessità «di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente» ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. amm., nel senso del rigetto dell’appello, di cui dopo la sentenza non definitiva della IV Sezione del 7 maggio 2019, n. 2926, residua unicamente la questione della soggezione della società odierna appellante all’ordine di bonifica, da risolversi in senso positivo per tutte le considerazioni sopra svolte. Infatti, l’odierna appellante è la società che sotto altra denominazione nel 1991 ha incorporato la S., che a sua volta aveva incorporato la I, autrice dell’inquinamento proveniente dallo stabilimento industriale “ex Way-Assauto” da cui è stato accertato – ormai in via definitiva, con la sentenza non definitiva coeva all’ordinanza di rimessione – la contaminazione del sottosuolo e della falda acquifera ivi esistente a causa dell’attività produttiva esercitata nello stabilimento. Pertanto anche l’appellante, quale successore del «responsabile dell’inquinamento» ex artt. 17, comma 3, d.lgs. 22 del 1997 e (ad oggi) 242, comma 2, del c.d. codice dell’ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, ed in particolare nella qualità di «uno dei soggetti responsabili della contaminazione da cromo esavalente e solventi clorurati per quanto attiene l’area “Vecchia cromatura”», come stabilito nel provvedimento impugnato, soggiace agli obblighi di bonifica previsti dall’art. 244 del medesimo codice.

REVOCA AGGIUDICAZIONE - RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm. (come peraltro avvenuto in un caso non dissimile: ordinanza di rimessione 14 ottobre 2013, n. 4998, relativa ad un caso di annullamento in autotutela di contratti di ristrutturazione del debito pubblico regionale mediante swap), è rimessa all’Adunanza Plenaria la questione relativa alla possibilita' per la p.a. di esercitare il potere di revoca dell’aggiudicazione una volta intervenuta la stipula del contratto.

Il diritto privatistico di recesso condivide con la revoca la struttura unilaterale, ed infatti è classificato in dottrina come diritto potestativo. Tuttavia, in virtu' degli artt. 1372 e 1373 cod. civ. lo stesso trae necessariamente la propria fonte in una clausola negoziale o in una specifica norma di legge autorizzativa. Inoltre, il suo esercizio non è procedimentalizzato, richiedendosi unicamente che venga portato a conoscenza dell’altro contraente. Infine, non sono necessari particolari oneri motivazionali, occorrendo rispettare i soli canoni generali della buona fede oggettiva e della correttezza nell’attuazione dei rapporti obbligatori ex artt. 1375 e 1175 cod. civ.