Art. 98 - Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011

2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili. comma così modificato dal DLgs 160/2012 in vigore dal 03/10/2012
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