Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo

1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.

2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
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Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE PROCESSUALE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Secondo costante giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2285 del 2018; sez. IV, 1130 del 2016; sez. V, n. 806 del 2015), l’ampiezza del rinvio operato dall’art. 79, co. 1, c.p.a. alla sospensione del processo come disciplinata dal c.p.c. comporta l’applicabilità, nel processo amministrativo, dell’intera gamma delle disposizioni riguardanti la materia, dunque non solo dell’art. 295 c.p.c. (espressamente richiamato dall’art. 79, co. 3, cit.), ma anche dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. (secondo cui «Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata»), e di ogni altra disposizione compatibile in forza del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a., posto che non si ravvisano ostacoli logico giuridici a tale estensione.

Con specifico riguardo all’art. 337, secondo comma, cit., si rammenta che l’essenza del principio sancito da esso sta nell’eventualità che sulla questione pregiudiziale sia già stata pronunciata una sentenza; se tale sentenza passa in giudicato, il giudice della questione pregiudicata dovrà adeguarsi ad essa, ma, se è impugnata, il giudice della questione pregiudicata può sospendere il processo in attesa della pronuncia sull’impugnazione.

Tuttavia, trattandosi di una facoltà, il ‘secondo giudicé può anche non disporre la sospensione, nel qual caso non è detto che debba necessariamente conformarsi alla decisione impugnata, sia perché potrebbe ritenere non sussistente l’influenza effettiva della sentenza sulla questione al suo esame e sia perché, anche indipendentemente da ciò, potrebbe valutare liberamente la probabilità che la sentenza invocata possa essere confermata e l’opportunità della sospensione.

In definitiva, a differenza dell’art. 295 cit., la previsione in esame prevede una causa di sospensione facoltativa fondata sulla generica influenza di una decisione che assume una mera “autorità di fatto”.

PROCESSO AMMINISTRATIVO INTEGRA LE NORME DEL PROCESSO CIVILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

La disciplina complessivamente contenuta negli artt. 79 e 80 cod. proc. amm. non è speciale, posto che essa costituisce la regola generale all’interno del processo amministrativo, la cui disciplina è infatti integrata dalle norme del processo civile soltanto per quanto espressamente non disciplinato dal codice approvato con D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104 (cfr. in tal senso l’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., intitolato “rinvio esterno” e secondo il quale, “per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”: e cio', dunque, ad evidente comprova della circostanza che il codice del processo amministrativo non va inteso quale testo derogante delle norme del processo civile, ma quale corpus normativo che va integrato con le norme del processo civile nelle ipotesi che nel corpus medesimo sono rimaste prive di autonoma disciplina).

Speciale è la norma contenuta nel combinato disposto dell’art. 119, comma 1, lett. h) e comma 2 dello stesso articolo del codice del processo amministrativo, che – segnatamente per la materia, qui ricorrente, delle “ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992 n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali” dispone testualmente che “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati”, salvo che per talune fattispecie relative al giudizio di primo grado che qui ovviamente non rilevano: e, pertanto, alla norma stessa, stante l’inequivoco tenore letterale della relativa disposizione, non si sottrae anche il termine per la riassunzione del processo interrotto.