Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si e' verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
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Giurisprudenza e Prassi

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (46.1)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

Rimessa alla Corte di Giustizia Europea la questione pregiudiziale: “Se il combinato disposto del “considerando” n. 14 e degli articoli 19, comma 1, e 80, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una norma come l’art. 46 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, a mezzo del quale l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che consente ai soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche ivi indicate la partecipazione alle gare per l’affidamento dei “servizi di architettura ed ingegneria”, con l’effetto di escludere dalla partecipazione a tali gare gli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso ad una diversa forma giuridica.”

PROCESSO AMMINISTRATIVO INTEGRA LE NORME DEL PROCESSO CIVILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

La disciplina complessivamente contenuta negli artt. 79 e 80 cod. proc. amm. non è speciale, posto che essa costituisce la regola generale all’interno del processo amministrativo, la cui disciplina è infatti integrata dalle norme del processo civile soltanto per quanto espressamente non disciplinato dal codice approvato con D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104 (cfr. in tal senso l’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., intitolato “rinvio esterno” e secondo il quale, “per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”: e cio', dunque, ad evidente comprova della circostanza che il codice del processo amministrativo non va inteso quale testo derogante delle norme del processo civile, ma quale corpus normativo che va integrato con le norme del processo civile nelle ipotesi che nel corpus medesimo sono rimaste prive di autonoma disciplina).

Speciale è la norma contenuta nel combinato disposto dell’art. 119, comma 1, lett. h) e comma 2 dello stesso articolo del codice del processo amministrativo, che – segnatamente per la materia, qui ricorrente, delle “ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992 n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali” dispone testualmente che “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati”, salvo che per talune fattispecie relative al giudizio di primo grado che qui ovviamente non rilevano: e, pertanto, alla norma stessa, stante l’inequivoco tenore letterale della relativa disposizione, non si sottrae anche il termine per la riassunzione del processo interrotto.