Art. 76 - Modalità della votazione

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.

2. La decisione é assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione é presa a maggioranza di voti. Il primo a votare é il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare é il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011
Condividi questo contenuto: