Art. 77 - Querela di falso

1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia sulla controversia.

3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e' depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.
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